Da questo giovedì sarà finalmente operativo il nuovo meccanismo sanzionatorio per gli esercenti non in regola con le disposizioni in tema di Pos e di pagamenti elettronici. In sostanza, tra pochi giorni tutti gli esercenti attività commerciale e, in generale, tutti i soggetti che forniscono un’attività di cessione di beni e servizi non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici.
Tale obbligo, in realtà, era stato previsto già diversi anni fa, con la Manovra del 2020, ma la cui operatività era stata rinviata più volte.
Il governo a guida Mario Draghi ha finalmente deciso di attuare tali disposizioni, che scatteranno proprio a partire da giovedì, 30 giugno 2022. Vediamo meglio di cosa si tratta e a quanto ammontano queste sanzioni.
Pos, a quanto ammontano le sanzioni?
Con il decreto legge n. 36 (il cosiddetto decreto Pnrr due”) viene finalmente istituito il meccanismo sanzionatorio contro chi si rifiuta di accettare pagamenti tramite pos. Questa norma diventerà operativa proprio a partire da questo giovedì, 30 giugno 2022.
La sanzione sarà così composta:
- 30 euro in misura fissa;
- 4 per cento del valore della transazione rifiutata dall’esercente.
Per fare un esempio, l’esercente che rifiuta una transazione da 100 euro, rischia una sanzione pari a 34 euro: 30 euro, più il 4 per cento di 100 euro.
Tale obbligo, lo ricordiamo, non si applicherà soltanto agli esercenti attività commerciali, ma a tutti coloro che vendono un bene o un servizio al pubblico; compresi, ovviamente, anche i tassisti e i liberi professionisti.
Perché le sanzioni potrebbero essere un flop?
Le sanzioni possono essere viste come un utile strumento di lotta all’evasione fiscale, in quanto gli esercenti non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici e quindi tracciabili. In realtà, però, secondo alcuni esperti, nonostante l’operatività di tale meccanismo, lo stesso sarà difficilmente attuabile. Tali sanzioni, infatti, potranno essere applicate soltanto a seguito della denuncia del cliente al quale è stato rifiutato il pagamento tramite pos.