Mancano solo sue giorni all’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica; parliamo di obbligo generalizzato in quanto l’obbligo riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario e gli altri che fino ad oggi ne erano esonerati, quali ad esempio i contribuenti che operano ancora in regime di vantaggio. Non tutti i forfettari o quelli che operano in regime di vantaggio dovranno fatturare in formato elettronico. Infatti, l’obbligo di fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
Dunque, è necessario verificare la soglia dei ricavi conseguiti nel 2021.
Anche chi non è obbligato alla fatturazione elettronica perchè presenta una soglia di ricavi compensi non superiore al suddetto importo, può comunque ritenere conveniente fatturare in formato elettronico.
Ecco perchè.
L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari
Dal 1° luglio, dopo l’entrata in vigore del D.L. 36/2022, c.d. nuovo decreto PNRR, sono tenuti a fatturare in formato elettronico:
- gli operatori iva in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- gli operatori iva in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Tali ultimi soggetti , erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Superata tale soglia, l’obbligo di emettere la fattura operava in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.
Conveniente aderire anche per chi non è obbligato
Come detto in premessa, l’obbligo di fattura elettronica decorrerà:
- dal 1° luglio 2022 o
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
A tali soggetti che possono rimandare l’obbligo al 2024, tuttavia potrebbe comunque convenire di aderire alla fatturazione elettronica.
Infatti, ad oggi non risulta abrogata la disposizione, ex comma 74 della Legge 190/2014.
Dunque, i contribuenti forfettari non ancora tenuti alla fatturazione elettronica perchè hanno ricavi compensi non superiori alla suddetta soglia:
- con un fatturato annuo costituito su base volontaria esclusivamente da fatture elettroniche,
- beneficiano di uno specifico regime premiale.
Infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, ex art.43 del DPR 600/3, è ridotto di 1 anno ossia da 5 a 4 anni.
Per chi invece dal 1° luglio sarà obbligato a fatturare in formato elettronico, forfettari e contribuenti in regime di vantaggio, entra in gioco un altro regime premiale, ex art.3 del D.Lgs 127/2015.
Infatti, per tali soggetti, i termini di accertamento sulle imposte sui redditi, si riducono da 5 a 3 anni se:
- emettono esclusivamente fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI) ed
- effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Anche gli scontrini elettronici permettono di rispettare la prima condizione.