L’azienda può decidere quanti e quali lavori 110 fare?

L’azienda a cui si è affidata l’esecuzione dei lavori da bonus 110, può decidere quanti e quali lavori eseguire tra quelli indicati nel contratto?
2 anni fa
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110

In ambito bonus 110, potrebbe accadere che la ditta a cui sono affidati i lavori non riesca a completarli tutti per tempo.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per interventi eseguiti su una villetta (unità unifamiliare), il contratto stipulato con la ditta comprenda l’installazione di caldaia con poma di calore, pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo.

La ditta riesce ad eseguire il lavoro trainante (installazione di poma calore) ed uno solo dei due lavori trainati (riesce a fare solo l’installazione dei pannelli fotovoltaici).

Le batterie di accumulo, invece, (anch’esso lavoro trainato) non sono installate per tempo, in quanto, il fornitore ritarda la consegna.

In questa ipotesi, per le spese relative al lavoro trainante e quello trainato, è possibile, comunque, godere del bonus 110? Oppure è necessario che siano eseguiti tutti i lavori inclusi nel contratto?

Bonus 110, la scadenza per i lavori su villette

Con riferimento ai lavori effettuati su villette (c.d. bonus 110 unità unifamiliari), in base alla normativa vigente, il bonus 110 spetta per spese sostenute entro il 30 settembre 2022.

Tuttavia, la scadenza si allunga alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, entro il 30 settembre 2022, siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL del 30%). Nel computo di questo SAL occorre considerare anche i lavori non agevolabili con il superbonus.

Una delle condizioni fondamentali per godere del 110 è che i lavori eseguiti (trainanti e trainati) nel loro complesso comportino

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
  • o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Quando la ditta non termina i lavori concordati

Laddove, la ditta non riesca a concludere tutti i lavori indicati nel contratto (e nella CILAS), nulla toglie che il committente, comunque, sui lavori eseguiti possa godere del 110.

Tutto ciò a condizione, quindi, che:

  • trattasi di spese sostenute entro il:
    • 30 settembre 2022
    • oppure entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 settembre 2022, sia raggiunto almeno il 30% di SAL

Inoltre, è indispensabile che i lavori eseguiti comportino, nel loro complesso, il menzionato miglioramento energetico.

Per la restante parte dei lavori non completati per tempo, la ditta potrebbe essere chiamata a pagare una penale, se il contratto lo prevede.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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