Acquisto di case antisismiche con il bonus 110. Si ha diritto al bonus mobili?

L'acquisto di case antisismiche con il bonus 110 ammette le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
2 anni fa
2 minuti di lettura

Qualche mese fa un nostro lettore ha acquistato un immobile beneficiando del c.d. sismabonus acquisti nella versione bonus 110.  Detto ciò, ha chiesto alla nostra redazione se l’acquisto effettuato beneficiando del bonus 110 gli da la possibilità di poter richiedere anche il bonus mobili.

Partendo da questa richiesta, noi di Investire Oggi abbiamo deciso di fare un articolo specifico.

Il sismabonus acquisti

Quando si parla di sismabonus acquisti, si fa riferimento alla detrazione prevista per l’acquisto di case antisismiche.

Si deve trattare di immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta a chi acquista unità immobiliari vendute:

  • da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica,
  • dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La vendita dell’immobile da parte dell’impresa deve avvenire entro entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute nel periodio di vigenza del superbonus, la detrazione è del 110% (bonus 110).

L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.

Anche per il sismabonus acquisti, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per le cessione del credito. Con un forte risparmio sul prezzo di acquisto.

Tempistica di stipula del rogito

Detto ciò, in base alle ultime novità introdotte dal D.L. 73/2022, c.d. decreto semplificazioni, è aumentato il tempo a disposizione del contribuente, tra la stipula del preliminare e quella del rogito.

Infatti, fino a poco tempo fa, affinché il contribuente potesse beneficiare dell’aliquota al 110%, era necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori fosse stipulato entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, grazie al decreto citato, gli acquirenti della suddette unità immobiliari avranno più tempo per stipulare il rogito. Infatti, la deadline è quella del 30 dicembre 2022.

Tuttavia, affinchè si possa sfruttare questo termine più ampio, è necessario che alla data del 30 giugno:

  • sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
  • sia presente la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con relativo il collaudo degli stessi e attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico.

Inoltre, l’immobile deve essere accatastato almeno in categoria F/4.

Nel rispetto di tali condizioni, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

Sismabonus insieme al bonus mobili.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Per rispondere alla domanda posta dal nostro lettore, è necessario riprendere il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornito con la la risposta n°515/2020.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha espressamente affermato che l’acquirente di case antisismiche può usufruire del bonus mobili per arredare l’immobile acquistato. Dunque spetta doppia agevolazione:

  • sismabonus acquisti e
  • bonus mobili.

Poco importa se, in riferimento al sismabonus acquisti nella versione bonus 110 o ordinaria,  sia stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (vedi anche circolare n° 30/E 2020).

Detto ciò, l’utilizzo del bonus mobili potrà avvenire solo in dichiarazione dei redditi. Non è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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