Nella seduta di ieri 7 luglio 2022, la Camera dei Deputati ha votato la fiducia sul Ddl di conversione in legge del decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50). Il decreto dovrà ora passare l’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Diversi gli ambiti di intervento. Infatti, si spazia da misure in materia di energia e produttività delle imprese fino ad arrivare gli incentivi agli investimenti.
Il decreto interviene anche in materia di rateazione delle cartelle esattoriali.
Per imprese e contribuenti sarà più agevolate rateizzare i debiti con l’Agenzia delle entrate-riscossione nonchè richiedere una nuova rateazione in presenza di debiti già scaduti.
Le novità per le richiesta di nuove rateazioni
In prima battuta, il decreto Aiuti interviene sulle condizioni da rispettare per rateizzare i debito con l’agente della riscossione.
In particolare, non sarà necessario presentare alcuna documentazione aggiuntiva per richiedere la rateazione della cartelle esattoriali per debiti fino a 120.000 euro (fino ad oggi il limite era fissato a 60.000 euro). Il riferimento è alle rateazioni ordinarie, con un numero max di 72 rate.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo’ essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta.
Si ricorda che, il D.L. 137/2020, decreto Ristori, seppur con effetto limitato ad un preciso periodo temporale, era già intervenuto pro contribuente, prevedendo che:
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), potevano presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare tramite Isee la temporanea situazione di difficoltà, è stata elevata da 60 mila a 100 mila euro.
A tal fine, si rimanda alle indicazioni operative presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
La decadenza delle rateazioni
Il decreto Aiuti interviene anche in materia di decadenza per mancato pagamento delle rate.
In particolare, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, non preclude al debitore la possibilità di ottenere una dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Tale novità riguarderà i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.
Su questo punto, consigliamo la letture del nostro articolo Decreto Aiuti, cambiano le regole di rateazione per le cartelle esattoriali. Infatti, tale nuova previsione sembrerebbe legittimare i comportamenti contro norma tenuti fini ad oggi dall’Agenzia delle entrate-riscossione.
Un’altra novità riguarda il numero delle rate che se non pagate determinano la decadenza della rateazione delle cartelle esattoriali.
Infatti, si decadrà dalla rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate anzichè 5. Tale novità, dovrebbe valere anche per i piani di rateazione attualmente in essere.
Fermo restando che, per effetto delle norme adottate durante la pandemia:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.