Finestre e infissi con il 110, sostituzione o installazione nuova? Ecco quando spetta (risposta Entrate)

Ultimi chiarimenti sui requisiti bonus 110 per lavori aventi ad oggetto l’installazione di finestre e serramenti
2 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate interviene con apposita risposta ad istanza di interpello a fornire precisazioni in merito al bonus 110 per finestre e serramenti.

Spiega, in particolare quali sono le condizioni affinché l’installazione di infissi possa farsi rientrare nel superbonus come intervento “trainato”. In primo luogo l’Amministrazione ricorda quali sono i lavori c.d. “trainanti” e “trainati”.

Bonus 110, lavori trainanti e trainati

In particolare, si ricorda che sono ammessi al bonus 110 i seguenti lavori definiti “trainanti”:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Sono ammessi al 110 anche i c.

d. interventi “trainati”, così definiti in quanto possono godere del superbonus solo laddove realizzati insieme ad uno o più dei lavori trainanti. Detto, ciò, si considerano trainati:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Le finestre e serramenti sono lavori trainati

La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, rientra, quindi, tra i lavori “trainati”.

Questo significa che questo tipo di intervento è ammesso al 110, solo se realizzato insieme ad uno o più dei lavori trainanti.

Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 369/E del 2022, precisa che ai fini della super detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come

sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Il bonus 110, inoltre, spetta anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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