Alle persone fisiche non esercenti attività economica è riconosciuto in dichiarazione redditi (Modello 730 o Modello Redditi) il c.d. bonus depuratore per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Parliamo del credito d’imposta che scatta laddove siano sostenute spese per
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è su un importo massimo di spesa non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus depuratore sono definiti nel Provvedimento Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, prot. n. 153000.
Il bonus depuratore, modalità di utilizzo
Il bonus depuratore è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili. E’ da indicare anche in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Per le spese 2021, quindi, l’indicazione avviene nella Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) ed in quelle successive.
In alternativa è utilizzabile in compensazione nel Modello F24.
Il beneficio spetta a condizione che la spesa risulti pagata con strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, ecc.).
In dichiarazione redditi
In merito alla sua indicazione in dichiarazione redditi, ciò avviene:
- al rigo G15 (codice 10) se il contribuente presenta il Modello 730
- al rigo CR31 (codice 10), laddove si presenti il Modello Redditi Persone Fisiche.
Allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.