Il giornalista (professionista o pubblicista) iscritto INPGI che deve presentare domanda di disoccupazione deve, da oggi, rivolgersi all’INPS.
E’ una delle conseguenze del fatto che dal 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza giornalisti) sono confluite all’INPS. A stabilirlo è stata la legge di bilancio 2021. Resta fermo a carico dell’INPGI solo la Gestione Separata (INPGI/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti.
Il passaggio di consegne produce i suoi effetti anche sul 730 dei giornalisti e pensione dei giornalisti.
Disoccupazione giornalisti, come fare domanda all’INS
In merito alla domanda disoccupazione giornalisti, l’INPS nel Messaggio n. 91 del 27 luglio 2022, ha dettato le istruzioni operative. Nel documento si stabilisce che la richiesta è da presentarsi all’INPS stesso in modalità esclusivamente telematica.
Dal sito INPS è sufficiente selezionare la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Serve autenticarsi con credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Documentazione da allegare alla domanda
Nel momento in cui si presenta la domanda, il giornalista deve produrre la seguente documentazione:
- lettera di licenziamento o modello “DIS 2” (la certificazione del datore di lavoro attestante l’ammontare della retribuzione spettante negli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro)
- ultime buste paga
- copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro
- compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione
- dichiarazione relativa alle coordinate bancarie (IBAN su cui ricevere il pagamento della disoccupazione).
Allegare anche il modulo di domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) non sostituiti dall’assegno unico.
Disoccupazione giornalisti, tempi di pagamento diversi
Nella circolare è fissato anche il tempo entro cui fare richiesta.
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (in questo caso l’indennità decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro)
- oppure dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso (in questo caso il sussidio decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso).
Nell’ipotesi in cui la richiesta della disoccupazione è presentata oltre il menzionato termine di 60 giorni, invece, la prestazione decorre solo dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Inoltre sarà percepita esclusivamente per il periodo residuo ancora spettante.