Sospensione avvisi bonari. Ecco chi può stare tranquillo sotto l’ombrellone

La sospensione riguarda anche gli adempimenti e i versamenti che scadono dal 1º al 20 agosto di ogni anno, con alcune eccezioni
2 anni fa
2 minuti di lettura
avviso bonario agenzia entrate

Anche il Fisco va in vacanza.

Durante le ferie di agosto, adempimenti e versamenti tributari sono sospesi. La sospensione si applica anche agli avvisi bonari e alla richiesta di documenti da parte del Fisco.

Ecco chi può star tranquillo sotto l’ombrellone e chi invece deve comunque pagare il conto al Fisco.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali

Nel mese di agosto, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari. In particolare la sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti che scadono dal 1º al 20 agosto di ogni anno.

I versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art.3-quater D.L. 16/2012).

Ciò comporterà che in data 22 agosto (il 20 è sabato), si concentreranno tutte le scadenze che di solito sono distribuite nei primi 20 giorni del mese. Dunque, versamenti Iva, adempimenti del datore di lavoro, versamenti delle imposte.

Sulle imposte, i contribuenti che non hanno pagato l’Irpef o le imposte sostitutive della stessa alla data del 30 giugno (c.d. tax day), potranno effettuare il versamento entro il 22 agosto con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. In realtà la scadenza per pagare con la maggiorazione era quella del 30 luglio, che cadendo di sabato, slitta al lunedì immediatamente successivo, dunque a lunedì 1° agosto. Considerato che il 1° agosto rientra nel suddetto periodo di sospensione, il pagamento potrà essere effettuato entro il 22 agosto.

Anche gli avvisi bonari vanno in ferie

Anche per gli avvisi bonari è prevista una sospensione.

Infatti, dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni entro i quali i contribuenti possono pagare le somme a loro contestate con gli avvisi bonari. Normalmente, entro questi 30 giorni, i contribuenti possono  beneficiare di una riduzione delle sanzioni a:

  • 1/3 in caso di avvisi bonari da controllo automatico
  • 2/3 se l’avviso bonario è da controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi o Iva.

Non rientrano nella sospensione:

  • gli atti di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
  • i termini per pagare le cartelle esattoriali (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).

Sempre nello stesso periodo, dal 1º agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

La sospensione non opera per le richieste di documenti e informazioni effettuate nel corso delle attivita’ di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA (vedi art.7-quater, commi 16 e 17 del D.L. 193/2016).

La sospensione dei termini processuali

Durante le ferie di agosto sono sospesi anche i termini processuali, ex art.1, Legge 742/1969.

In particolare, la sospensione opera dal 1° al 31 agosto e riguarda sia la giurisdizione ordinaria sia la giustizia amministrativa.

Dunque anche termini del contenzioso tributario sono sospesi.

Ad esempio, sono oggetto di sospensione i termini per:

  • presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato);
  • costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso o appello);
  • costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso);
  • fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito);
  • depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza);
  • memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza);
  • brevi repliche (5 giorni liberi prima della data di trattazione);
  • riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).

Ad esempio, se un contribuente riceve un avviso di accertamento in data 7 agosto, i 60 giorni di tempo per proporre ricorso decorreranno dal 1 settembre.

La sospensione riguarda anche la procedura di reclamo/mediazione. Per le fasi cautelari del processo, non opera sospensione alcuna.

Le rate della rottamazione-ter

Per la rottamazione-ter non c’è alcuna sospensione delle rate.

Infatti, come da recente riammissione alla rottamazione-ter, entro l’8 agosto i contribuenti dovranno pagare le rate scadute nel 2021:28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.

Qui trovi le informazioni su come pagare i bollettini.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Prezzo del BTp 2037 di nuovo a 75 centesimi
Articolo precedente

E lo spread scende in piena campagna elettorale, sostenuto dal PIL

rottamazione cartelle
Articolo seguente

Rottamazione-ter anno 2021, ultimo treno: come pagare per l’8 agosto 2022