Anche il Fisco va in vacanza.
Durante le ferie di agosto, adempimenti e versamenti tributari sono sospesi. La sospensione si applica anche agli avvisi bonari e alla richiesta di documenti da parte del Fisco.
Ecco chi può star tranquillo sotto l’ombrellone e chi invece deve comunque pagare il conto al Fisco.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali
Nel mese di agosto, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari. In particolare la sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti che scadono dal 1º al 20 agosto di ogni anno.
Ciò comporterà che in data 22 agosto (il 20 è sabato), si concentreranno tutte le scadenze che di solito sono distribuite nei primi 20 giorni del mese. Dunque, versamenti Iva, adempimenti del datore di lavoro, versamenti delle imposte.
Sulle imposte, i contribuenti che non hanno pagato l’Irpef o le imposte sostitutive della stessa alla data del 30 giugno (c.d. tax day), potranno effettuare il versamento entro il 22 agosto con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. In realtà la scadenza per pagare con la maggiorazione era quella del 30 luglio, che cadendo di sabato, slitta al lunedì immediatamente successivo, dunque a lunedì 1° agosto. Considerato che il 1° agosto rientra nel suddetto periodo di sospensione, il pagamento potrà essere effettuato entro il 22 agosto.
Anche gli avvisi bonari vanno in ferie
Anche per gli avvisi bonari è prevista una sospensione.
Infatti, dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni entro i quali i contribuenti possono pagare le somme a loro contestate con gli avvisi bonari. Normalmente, entro questi 30 giorni, i contribuenti possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni a:
- 1/3 in caso di avvisi bonari da controllo automatico
- 2/3 se l’avviso bonario è da controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi o Iva.
Non rientrano nella sospensione:
- gli atti di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
- i termini per pagare le cartelle esattoriali (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).
Sempre nello stesso periodo, dal 1º agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
La sospensione dei termini processuali
Durante le ferie di agosto sono sospesi anche i termini processuali, ex art.1, Legge 742/1969.
In particolare, la sospensione opera dal 1° al 31 agosto e riguarda sia la giurisdizione ordinaria sia la giustizia amministrativa.
Dunque anche termini del contenzioso tributario sono sospesi.
Ad esempio, sono oggetto di sospensione i termini per:
- presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato);
- costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso o appello);
- costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso);
- fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito);
- depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza);
- memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza);
- brevi repliche (5 giorni liberi prima della data di trattazione);
- riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).
Ad esempio, se un contribuente riceve un avviso di accertamento in data 7 agosto, i 60 giorni di tempo per proporre ricorso decorreranno dal 1 settembre.
La sospensione riguarda anche la procedura di reclamo/mediazione. Per le fasi cautelari del processo, non opera sospensione alcuna.
Le rate della rottamazione-ter
Per la rottamazione-ter non c’è alcuna sospensione delle rate.
Infatti, come da recente riammissione alla rottamazione-ter, entro l’8 agosto i contribuenti dovranno pagare le rate scadute nel 2021:28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.
Qui trovi le informazioni su come pagare i bollettini.