La più importante misura di agevolazione per quanti hanno necessità di mettere in sicurezza la propria abitazione e di ristrutturare casa è senza dubbio il Superbonus 110%. La possibilità di detrarre dalle tasse il 110% di quanto speso, è sicuramente una facoltà molto importante per i contribuenti. Il Superbonus si è andato ad aggiungere a tutti gli altri bonus previsti dalla normativa fiscale italiana per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico degli edifici. Si tratta di bonus che appartengono tutti alla stessa natura e che hanno più o meno lo stesso meccanismo.
Un caso assai particolare lo mette in evidenza un nostro lettore che ci chiede il perché gli hanno comunicato che di fatto ha perso il diritto alla prima delle cinque rate del bonus spettante dopo aver avviato i lavori. “Ho iniziato a settembre del 2021 delle opere di ristrutturazione di casa sfruttando i Superbonus 110%. Il 15 marzo 2022 ho comunicato all’Agenzia delle Entrate l’opzione della cessione del credito direttamente all’azienda che effettua i lavori. Il fisco però mi ha rigettato la richiesta adducendo come colpa il fatto che le spese sostenute per l’anno 2021, non erano pari ad almeno il 30% del primo stato di avanzamento dei lavori. In pratica mi hanno risposto che sono obbligato ad inserire la prima rata del superbonus nella dichiarazione dei redditi. Ma essendo incapiente non posso recuperare un centesimo.
Cosa sono gli incapienti fiscali
Le regole introdotte dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus sono assai stringenti e molto rigide. Il caso del nostro lettore eh sì un caso limite, ma è capace di mettere in risalto quella che tutti gli effetti è un’anomalia del meccanismo introdotto per far sfruttare ai contribuenti le agevolazioni non solo del Superbonus, ma anche delle precedenti misure. Prima di tutto va sottolineato che per incapiente dal punto di vista fiscale si parla di contribuente che ha un’Irpef insufficiente per poter godere di detrazioni o bonus. Chi è dentro la no tax area, oppure chi non ha una imposta sufficiente non può godere delle detrazioni nonostante in teoria dovrebbe averne diritto. Questo vale per le detrazioni per i familiari a carico per esempio oppure per le detrazioni derivanti da spese sanitarie. E i bonus edilizi non fanno eccezione.
Lo stato di avanzamento dei lavori diventa determinante
Nel caso specifico del nostro lettore, effettivamente lo stato di avanzamento dei lavori incide e non poco sul diritto a sfruttare l’opzione della cessione del credito al posto della detrazione nel 730. Infatti l’Agenzia delle Entrate prevede che l’opzione della cessione debba essere comunicata al fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per godere della cessione del credito non è necessario aver sostenuto già l’intero ammontare delle spese relative alla ristrutturazione. Pertanto si possono cedere anche le spese dentro i due stati di avanzamento lavori previsti dalla normativa vigente. Il problema è che c’è il limite del 30%. In pratica se le spese sostenute in un anno fiscale non hanno superato tale soglia, la cessione non può essere opzionabile. Il contribuente a cui viene impedito di sfruttare la cessione, non potrà fare altro che inserire nella dichiarazione dei redditi l’ammontare da scaricare.
Per le rate successive del Superbonus cessione possibile
Il nostro contribuente di fatto si trova ad aver perso una parte del bonus spettante. E se la situazione di incapienza continuerà anche negli anni successivi, per evitare di perdere tutto occorre intervenire. Si dovrà comunicare entro il 16 marzo del 2023, la cessione del credito. In questo caso non avendo problemi relativi alla soglia dello stato di avanzamento dei lavori, tutto cambia. Le rate che vanno dalla seconda alla quinta potranno tranquillamente essere recuperate in questo modo.