Il nuovo decreto Trasparenza recepisce le direttive dell’Unione Europea in materia di lavoro. In dettaglio il provvedimento obbliga l’azienda a fornire, al lavoratore, tutte le informazioni, “con chiarezza”, sulle condizioni del lavoro.
In sintesi, il decreto stabilisce che l’azienda deve fornire al lavoratore tutte le seguenti informazioni:
- identità delle parti, anche quella del co-datore se presente.
- luogo di lavoro.
- sede o il domicilio del datore.
- inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore.
- data dell’inizio del rapporto di lavoro e quella di fine se questo è a termine.
- tipologia del rapporto di lavoro.
- importo iniziale della retribuzione, o il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e della modalità di pagamento.
- durata del periodo di prova, dove previsto.
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista.
- durata dei congedi per ferie e altri congedi retribuiti.
Decreto Trasparenza, come fare la comunicazione al lavoratore
Il decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022 e si applica ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022.
L’inosservanza dei nuovo obblighi comporta l’applicazione di una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore nei confronti del quale non risultano rispettati i nuovi criteri informativi.
In merito alle modalità con cui l’azienda deve fornire le informazioni al lavoratore, lo stesso decreto Trasparenza stabilisce che ciò potrà essere fatto in formato cartaceo oppure elettronico.
In formato elettronico, ad esempio, può avvenire con una delle seguenti modalità:
- mail personale comunicata dal lavoratore
- e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore
- messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore
- ecc.
A quali contratti di lavoro si applica
Riguardo poi l’ambito applicativo delle novità. Il decreto Trasparenza trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche per:
- contratto di lavoro somministrato
- contratto di lavoro intermittente
- collaborazioni etero-organizzate
- collaborazioni coordinate e continuative
- contratti di prestazione occasionale.
Inoltre, si applica verso rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Intanto arrivano anche i primi chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare n.4 del 10 agosto 2022).