Il Bonus Trasporti non è incompatibile con la detrazione del 19%, ma attenzione a come si calcola

È possibile applicare l’ordinaria detrazione del 19% anche se si usufruisce del bonus trasporti sul medesimo abbonamento.
2 anni fa
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bonus trasporti
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Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha da poco pubblicato il decreto attuativo che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al bonus trasporti.

Si tratta del contributo fino un massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico (treni, autobus ecc.).

Da quanto si legge nel decreto, viene fatta salva l’ordinaria detrazione del 19 per cento anche se si usufruisce del bonus trasporti. Ma attenzione, in questo caso, bisogna fare un calcolo un po’ particolare.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus trasporto pubblico, cos’è e a chi spetta

Il bonus trasporti pubblici, sostanzialmente, consiste in un buono sconto pari al 100 per cento e fino ad un massimo di 60 euro, valido per l’acquisto di un abbonamento al traporto pubblico.

Il contributo spetta ai soggetti (lavoratori, studenti ecc.) con un reddito 2021 inferiore a 35 mila euro. Il buono è personale e non cedibile. Lo stesso, inoltre, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente

Il Decreto Aiuti bis ha rifinanziamento la misura, portando a 180 milioni di euro l’ammontare delle risorse disponibili per il 2022.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha da poco pubblicato il decreto attuativo che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al bonus trasporti.

Nel documento di parla anche della possibilità di fruire, oltre che del bonus in argomento, anche dell’ordinaria detrazione del 19 per cento. In quest’ultimo caso, però, non è possibile calcolare la detrazione sull’intero importo dell’abbonamento.

Salva la detrazione ordinaria del 19 per cento

Nel decreto attuativo si legge quanto segue:

“Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i – decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917”.

Si tratta dell’ordinaria detrazione pari al 19 per cento delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto, nel limite massimo di 250 euro.

Ad ogni modo, il decreto ha anche chiarito che quant’ultimo sconto spetta soltanto “sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono stesso”. In altre parole, la detrazione non si può calcolare sul prezzo totale dell’abbonamento.

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