Il nome è “diritto d’informazione sul lavoro”. I destinatari, fin qui, i lavoratori dipendenti. Il che, di fatto, esclude un novero di lavoranti che svolgono le proprie mansioni in regime di lavoro somministrato, intermittente o coordinato/continuativo in termini di collaborazione. O meglio, escludeva. Dal 13 agosto 2022, infatti, l’obbligo di trasparenza sui contratti di lavoro ha esteso il diritto di informazione anche a queste categorie di lavoratori, inclusi i dipendenti della Pubblica amministrazione, degli enti pubblici, i marittimi, chi opera nella pesca e, infine, i collaboratori domestici.
Le novità della trasparenza
Come detto, la nuova norma estende di molto il ventaglio degli aventi diritto. Non che la trasparenza non fosse obbligatoria anche prima, ma con le nuove regole si intende rafforzare il concetto nelle relazioni fra datore di lavoro e dipendenti anche in contesti differenti da quello della Pubblica amministrazione e del pubblico in generale. Tale normativa, infatti, andrà ad applicarsi anche a tutte le categorie che svolgono lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato e perfino parziale. Stesso discorso per gli impiegati con contratti ritenuti “non standard”, ad esempio i somministrati e gli intermittenti. E lo stesso vale per le collaborazioni, sia coordinate che continuative, così come per il contratto di prestazione occasionale. Restano esclusi, ancora una volta, coloro che intrattengono rapporti di lavoro autonomo e chi svolge impieghi di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a 3 ore a settimana.
Il caso del “contratto a zero ore”
Discorso a parte per il cosiddetto “contratto a zero ore”. In questo caso, nel momento in cui sussiste un rapporto di lavoro secondo i suddetti canoni del predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali, l’esclusione non si opererà in due casi distinti. Innanzitutto laddove la prestazione abbia superato il limite. L’informativa andrà a decorrere dal primo giorno successivo al superamento stesso. Inoltre, nel caso in cui la quantità di lavoro non sia stata predeterminata dal datore, a prescindere dal superamento della durata media dell’attività. In questa circostanza si parla di contratto a zero ore, ossia senza specifica dell’orario giornaliero richiesto al dipendente. L’obbligo sarà esteso anche ai Co.co.co., così come i contratti di prestazione occasionale. Per i lavoratori domestici, le famiglie committenti sono tenute all’obbligo di consegnare il contratto di lavoro prima dell’inizio del rapporto stesso. Pena, una sanzione da un massimo di 1.500 euro.