A partire dal 1° luglio 2022, come noto, anche la maggior parte dei contribuenti in regime forfettario sono dovuti passare dalla fattura cartacea a quella elettronica. Una situazione che non è passata di certo inosservata e che ha portato in molti dover cambiare il proprio modus operandi. Vista la novità non stupisce che siano ancora diversi i dubbi in merito.
Basti pensare che sono in molti a chiedersi, ad esempio, se la marca da bollo che viene applicata sulla fattura concorra o meno alla formazione del reddito.
Fattura elettronica forfettari: la marca da bollo fa reddito?
Abbiamo già avuto modo di vedere assieme se nella fattura si può mettere il codice fiscale al posto della partita Iva. Sempre in tale ambito, inoltre, sono molti altri i dubbi. In molti, ad esempio, si chiedono se la marca da bollo applicata sulla fattura concorra o meno alla formazione del reddito.
Ma non solo, chi deve pagarla? Chi emette fattura oppure chi la deve pagare? Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che a fornire opportuni chiarimenti in merito ci ha pensato proprio l‘Agenzia delle Entrate. Questo grazie alla risposta fornita all’interpello di un cittadino in regime forfettario.
Entrando nei dettagli, attraverso il quesito in questione ci si chiedeva se l’importo della marca di bollo addebitata al cliente sia o meno da considerare come ricavo o compenso.
Secondo il cittadino in questione, ad esempio, prendendo come riferimento la disciplina dell’imposta di bollo nella parte in cui prevede la solidarietà passiva nel pagamento, il relativo importo non sarebbe da considerare come un ricavo imponibile. Ma è davvero così?
Fattura elettronica forfettari e marca da bollo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Prima di vedere cosa ha detto l’Agenzia delle Entrate in merito al quesito poc’anzi citato, è bene ricordare che bisogna apporre la marca da bollo in tutti i casi in cui l’importo della fattura risulti superiore a 77,47 euro.
Per quanto riguarda il relativo pagamento, inoltre, interesserà sapere che in genere l’obbligo è a carico del prestatore d’opera. Quest’ultimo, però, a sua volta può richiedere il relativo rimborso al cliente. Proprio in quest’ultimo caso, essendo il prestatore d’opera il soggetto passivo, ecco che l’imposta di bolla viene considerata parte integrante del compenso.
Ne consegue, quindi, che l’addebito in fattura al cliente della marca da bollo viene pertanto considerato un ricavo o compenso che concorre pertanto alla formazione del reddito.