Un bonus edilizio doppio, o meglio aumentato, in caso di lavori fatti su immobili che rispettano determinate caratteristiche.
Volendo circoscrivere la questione ci troviamo nel campo del superbonus 110% avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico (ad esempio la realizzazione del cappotto termico) o lavori finalizzato all’adozione di misure antisismiche.
Gli immobili in questione sono quelli colpiti da eventi sismici. Il legislatore, in questi casi, prevede un bonus 110 c.d. rafforzato. Beneficio che non è stato toccato nonostante il legislatore abbia riscritto percentuali e scadenze del superbonus.
E’ un modo per dare un sostegno in più a coloro che devono effettuare lavori di ricostruzione/ristrutturazione su case danneggiate dal terremoto. Questi, possono contare sul un incremento del limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione fiscale.
Certo sembra un po’ un paradosso visto che ad oggi in alcuni Comuni la ricostruzione procede ancora a rilento e ci sono persone che vivono ancora nella case di legno realizzate momentaneamente appena dopo il sisma.
Quando spetta e cos’è il doppio bonus edilizio
Insomma un doppio bonus edilizio. Nella pratica il superbonus rafforzato si concretizza nel fatto che i limiti di spesa su cui applicare il beneficio aumentano del 50% nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.
Esempio
Se il limite massimo di spesa previsto per i lavori fatti è di 96.000 euro, significa che laddove trovi applicazione il superbonus rafforzato, tale limite è aumentato del 50%. Diventa, quindi, 144.000 euro (ossia 96.000 + 48.000).
Ai fini dell’applicazione di questo doppio bonus edilizio è necessario, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ciò anche se questo poi non è stato più prorogato).
La cosa interessa:
- i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017
- quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009
- tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
La rinuncia al contributo per la ricostruzione
C’è però da considerare la questione dell’incompatibilità.
Quindi, chi intende godere del doppio bonus edilizio in questione deve rinunciare a detto contributo. Tale rinuncia è condizione essenziale per godere del 110 rafforzato.
La rinuncia stessa deve essere acquisita dal tecnico chiamato a rilasciare l’asseverazione (geometra, ingegnere, architetto, ecc.) e trasmessa (da quest’ultimo) via PEC alla struttura commissariale, oltre che all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni del caso nella Circolare n. 23 del 2022 e nella guida superbonus dedicata.