Grazie a quota 100 e quota 102, i lavoratori dipendenti e autonomi possono andare in pensione in via anticipata rispetto a quelli che sono i paletti ordinari per la pensione di vecchiaia.
E’ chiaro che davanti a tale possibilità, il legislatore ha comunque previsto delle limitazioni per chi opta per quota 100 o quota 102.
Infatti, dalla data di decorrenza della pensione anticipata, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, è prevista l’incompatibilità tra l’assegno pensionistico e i redditi da lavoro, autonomo o dipendente.
Per i dipendenti è richiesta anche la cessazione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, in considerazione della pandemia e della necessità di incrementare il personale medico e sanitario a disposizione, il legislatore ha deciso per una deroga ossia un’eccezione alle citate incompatibilità.
Infatti, con il DL 18/2022, decreto Cura Italia, è stato previsto che Regioni e Province possano conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a: dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche’ al personale del ruolo sanitario del comparto sanita’, anche se in pensione.
Per tali soggetti, per il periodo di durata dell’incarico, non c’è alcuna incompatibilità tra quota 102 (o quota 100) e i redditi da lavoro.
Quota 100 quota 102. Si può continuare a lavorare?
Quota 100 così come quota 102, sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incompatibiltà significa che lo stesso soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione quota 100 (o quota 102) e redditi da lavoro dipendente o autonomo.
In base alle indicazioni date dall’INPS con la circolare n°117/2019, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo, rilevano: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; diritti di autore; brevetti.
L’incompatibilità opera nel periodo che intercorre tra tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico quota 102 (o quota 100) e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Dunque l’incompatibilità non vale per sempre.
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente:
Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
A ogni modo, ai fini della verifica dell’incumulabilità della pensione, non si tiene conto:
- delle indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e, più in generale,
- di tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
- delle indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- ecc.
Le deroga per il personale medico e sanitario
Grazie alle previsioni di cui all’art. 2-bis comma 5 del DL 18/2020, decreto Cura Italia, Regioni e Province possono possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a: dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche’ al personale del ruolo sanitario del comparto sanita’, anche se in pensione.
Tale possibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.
Grazie a tale deroga, la suddette regole di incompatibilità quota 102/redditi da lavoro non trovano applicazione.
L’incumulabilità reddito/pensione continua a valere per la pensione dei lavoratori precoci nonché per l’Ape sociale.
I chiarimenti dell’INPS
Con il messaggio 3287 del 6 settembre, l’INPS è tornato sull’argomento ribadendo che:
sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).