Il bonus anzianità collegato alla pensione dei lavoratori statali è strettamente collegato alla prestazione di invalidità. Essa prevede l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa e un grado di invalidità totale.
Nello specifico, la pensione di inabilità è caratterizzata da uno stato di invalidità del 100%. Il lavoratore, in questi casi, non può più proseguire o svolgere alcuna attività lavorativa e scatta quindi l’assistenza prevista dalla legge.
Pensioni statali, il bonus anzianità
Per ottenere la pensione di invalidità è necessario che lo stato invalidante sia definitivo e permanente.
La pensione di Inabilità è riconosciuta, a domanda, nei confronti della generalità dei lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ma anche presso gli altri fondi pensione gestiti dall’Inps. La legge 335 del 1995 (riforma Dini) ha esteso la prestazione anche ai lavoratori pubblici e iscritti alla gestione separata.
Agli statali, così come previsto dall’art. 2, comma 12 della predetta legge, è riconosciuto anche un bonus anzianità. Di cosa si tratta? Riguarda il riconoscimento di un’anzianità convenzionale, come se il beneficiario della pensione avesse lavorato fino a 60 anni di età oppure fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio.
La pensione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati, più quelli virtualmente accreditabili grazie al bonus anzianità. Il sistema di calcolo è misto se c’è anzianità contributiva antecedente il 1996 e il coefficiente di trasformazione è quello riferito ai 57 anni di età per chi ha un’età inferiore.
Domanda di inabilità al lavoro, requisiti
Il diritto alla pensione di inabilità scaturisce in ogni caso solo al possesso di determinati requisiti. Il più importante riguarda l’anzianità contributiva. La legge stabilisce che il lavoratore, al momento della richiesta di pensione di inabilità, debba possedere almeno 3 anni di contributi versati negli ultimi 5 antecedenti la domanda.
L’altro requisito è quello sanitario. E cioè, il riconoscimento da parte della commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’infermità non deve essere conseguente a causa di servizio, a malattia professionale o infortunio sul lavoro. Per questa tipologia di cause interviene l’Inail.
Da ultimo è necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità che non dipenda da causa di servizio. In questo ultimo caso sarà l’Inail a intervenire con rendita e liquidazione del danno se avvenuto sul lavoro.
Va ricordato che la pensione di inabilità, a differenza di quella di invalidità, è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Pertanto eventuali redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo presuppongono la sospensione del pagamento della prestazione da parte dell’Inps.