Assegno unico, più soldi per tutti (messaggio INPS n° 3518)

L'INPS ha fornito una serie di chiarimenti sulle novità introdotte dal DL semplificazioni sull'assegno unico universale
2 anni fa
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Il DL 73/2022, c.d. decreto semplificazioni, ha rivisto in aumento gli importi riconosciuti a titolo di assegno unico, spettanti in favore dei figli disabili maggiorenni, a questo link sono disponibili tutti i precedenti chiarimenti sui figli disabili. Lo stesso decreto ha introdotto nuove regole per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

L’assegno unico è stata la grande novità dello scorso anno. Infatti, l’assegno unico ha sostituito in un solo colpo: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Rimane attivo il c.d bonus nido. La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale. Riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Sulle novità del decreto semplificazioni, si è soffermata l’INPS con il messaggio n° 3518 del 27 settembre.

Le novità di cui al decreto semplificazioni, avranno effetto sugli importi riconosciuti nell’anno 2022 (1° marzo 2022-28 febbraio 2023).

Le novità del DL semplificazioni e i chiarimenti INPS

Come detto in premessa, l’INPS si è soffermata sulle novità di cui al decreto semplificazioni.

Decreto che, in primis, ha rivisto in aumento gli importi riconosciuti a titolo di assegno unico, spettanti in favore dei figli disabili maggiorenni.

In particolare per tale categoria di beneficiari dell’assegno unico, il decreto semplificazioni ha previsto che i figli maggiorenni disabili senza limiti di età siano equiparati ai figli minorenni. Mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Come riportato nel messaggio n° 3518, nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni, mentre:

  • per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

Quando si prenderà in più?

In termini più pratici,  per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023:

  • i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro),
  • a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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