Bonus 110 villette. Un sospiro di sollievo per chi non ha pagato? (Errata corrige circolare 33)

L'Agenzia delle entrate corregge il tiro, ora scompare qualsiasi riferimento al pagamento delle spese entro il 30 settembre, rientra l'allarme per tantissimi contribuenti o cambia poco?
2 anni fa
1 minuto di lettura
Il Superbonus 110% per le villette unifamiliari trova questa proroga importante e decisiva a furor di popolo
Il Superbonus 110% per le villette unifamiliari trova questa proroga importante e decisiva a furor di popolo

Tuto bene quel che finisce bene. Possono tirare un sospiro di sollievo coloro che stanno ristrutturando casa con il bonus 110 villette e che al 30 settembre hanno raggiunto uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30%, SAL 30%. Infatti, l’Agenzia delle entrate, dopo che con la circolare n° 33 di giovedì scorso ha messo nero su bianco che, entro la stessa data, era necessario pagare anche le spese corrispondenti a tale percentuale di lavori, gli unici che si salvano erano coloro che avevano pagato, fa ora dietrofront.

Infatti, il giorno successivo alla pubblicazione della circolare, viene rettificato proprio tale passaggio che faceva riferimento al pagamento delle spese. Diciamo che l’Agenzia delle entrate stavolta l’aveva fatta grossa, perchè la norma, per chi vuole sfruttare il bonus 110 villette anche per le spese sostenute nel 2° semestre, non fa alcun riferimento al pagamento dei lavori ma solo al raggiungimento di un SAL del 30%.

Ecco perchè, in molti si erano subito allarmati rispetto al chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate. Vediamo nello specifico, quali sono i nuovi chiarimenti forniti dal Fisco rispetto al bonus 110 villette e alla passata scadenza del 30 settembre.

Il bonus 110 villette. Il primo chiarimento sulle spese pagate entro il 30 settembre

Nella prima versione della circolare n° 33 pubblicata giovedì scorso, l’Agenzia delle entrate dava per scontato che, oltre al raggiungimento del 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre, il contribuente avrebbe dovuto pagare anche le spese corrispondenti a tale percentuale di lavori.

Questo quanto si legge nella circolare:

ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr(cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).

La rettifica del chiarimento il giorno successivo

Il chiarimento appena riportato, aveva fin da subito allarmato coloro che stanno ristrutturando casa con il bonus 110 villette e che al 30 settembre hanno raggiunto uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30%, SAL 30%. Infatti, a parere iniziale dell’Agenzia delle entrate, senza pagamento dei lavori corrispondenti a tale percentuale di completamento, il bonus 110 villette non spettava.

Da qui, resasi conto del grossolano errore nel chiarimento fornito, rispetto a quello che dice la norma (vedi art.119 del DL 34/2020), il giorno successivo alla pubblicazione della circolare, l’Agenzia delle entrate ritorna sui suoi passi.

Infatti, ora scompare qualsiasi riferimento al pagamento delle spese entro il 30 settembre. La novità è evidenziata con la pubblicazione di una errata corrige.

In particolare:

Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

prima casa mutuo detrazione
Articolo precedente

Ho donato la quota di un’immobile, a chi spettano adesso la detrazioni degli interessi del mutuo?

Modello 730/2023 spese sanitarie
Articolo seguente

Modello 730/2022, dopo quanto tempo posso buttarlo?