In molte occasioni, al fine di godere di alcuni benefici fiscali o per l’accesso a particolari regimi opzionali, il legislatore chiede che il contribuente metta in atto una preventiva comunicazione da fare all’Agenzia delle Entrate.
Si pensi, ad esempio, alla comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura oppure alla comunicazione da fare all’ENEA (entro 90 giorni dal termine di fine lavori) per poter godere dell’ecobonus.
Non è poco frequente il caso in cui ci si dimentica di tutto ciò, con il rischio che il beneficio non può applicarsi e, quindi, si perde.
C’è però uno strumento che permette di rimediare alla dimenticanza. Parliamo della c.d. remissione in bonis prevista dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.
Cos’è la remissione in bonis e come funziona
La remissione in bonus rappresenta una forma di ravvedimento operoso. Attraverso questo strumento si permette al contribuente di rimediare alla dimenticanza, inviando con ritardo la comunicazione omessa. L’invio deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile.
Esempio
Entro il 29 aprile 2022 andava inviata la comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura effettuata con riferimento ai bonus edilizi e con riguardo alle spese sostenute nel 2021. Qualora si fosse omessa la presentazione, è possibile rimediare inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2022, ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile che è Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021).
La remissione in bonus però si perfeziona solo con il versamento contestuale di una sanzione pari a 250 euro (codice tributo “8114”).
I requisiti per accedere
Volendo entrare più nello specifico di ciò che prevede la legge, la remissione in bonis può trovare applicazione a condizione che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
- la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza
- ci siano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- si effettui la comunicazione (ovvero esegua l’adempimento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile
- si versi contestualmente l’importo di euro 250 euro a titolo di sanzione.
Quindi, riprendendo l’esempio del paragrafo precedente, questo significa che la remissione in bonis per l’omessa comunicazione dell’opzione di cessione del credito può essere sanata a condizione che, chi doveva fare l’adempimento (Circolare n. 33/E del 2022):
- abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
- abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 29 aprile 2022, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione)
- inivii la comunicazione entro il 30 novembre 2022
- paghi contestualmente all’invio della comunicazione anche la sanzione di 250 euro.
Inoltre non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.