Bonus 150 euro, precari scuola senza contratto a novembre: le regole per averlo

I precari della scuola che a novembre 2022 non hanno ancora un contratto di lavoro non perdono la possibilità di avere il bonus 150 euro
2 anni fa
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Bonus 150 euro scuola

Tra i requisiti principali per avere il bonus 150 euro in busta paga c’è quello di avere un contratto di lavoro da dipendente in essere nel mese di novembre 2022.

Questo perché il contributo (art. 18 decreto Aiuti ter) sarà pagato direttamente dal datore di lavoro sulla retribuzione di competenza del menzionato mese. Il datore di lavoro, poi recupera l’importo attraverso la compensazione nel flusso mensile Uniemens (a questo proposito si veda anche la Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022).

Un caso particolare potrebbe essere quello dei precari della scuola che a novembre non hanno ancora ottenuto un contratto di lavoro.

Ci riferiamo, ad esempio, a coloro che sono inseriti nelle graduatorie delle scuole e che non sono ancora di ruolo. Questi, vivono di supplenze, ed in alcuni caso queste supplenze possono durare anche solo pochi mesi o settimane. Nella migliore delle ipotesi potrebbe trattarsi di incarichi annuali.

Si pensi a chi viene convocato per una supplenza a settembre per l’intero anno scolastico, oppure a chi, invece, ad esempio, è convocato a dicembre solo per 6 mesi, ecc.

Gli altri requisiti per il bonus 150 euro in busta paga

Come già detto, chi ha un contratto di lavoro dipendente in essere a novembre 2022 (che sia a tempo determinato o indeterminato), se ne ha i requisiti, riceverà il bonus 150 euro direttamente in busta paga.

Tra i requisiti richiesti, è necessario anche che il lavoratore abbia una retribuzione imponibile riferita al mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro. A questo proposito l’INPS, nella già citata Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha precisato che il riferimento deve essere all’imponibile previdenziale.

Inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di pensione; NASPI; dis-coll e reddito di cittadinanza. Il contributo spetta una sola volta (anche in caso di più rapporti di lavoro). Il bonus 150 euro non spetta in caso di aspettativa non retribuita.

Il lavoratore, per avere il sussidio, deve presentare in azienda il modello di autocertificazione bonus 150 euro, in cui va ad autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Precari scuola senza contratto a novembre, il contributo non è perso

Sulla base di quanto detto sin qui, dunque, i precari della scuola che a novembre 2022 sono senza contratto di lavoro (e che non percepiscono nemmeno la NASPI e che non hanno altri contratti di lavoro in essere) non potranno avere il bonus 150 euro dalla scuola stessa in busta paga.

Esiste, tuttavia, la possibilità di non perdere questo beneficio. Infatti, essi potrebbero presentare domanda all’INPS come lavoratori stagionali.

Il bonus 150 euro, infatti, spetta anche a questa categoria di lavoratori (comma 13 art. 19 decreto Aiuti ter). In tale ipotesi è necessario che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

  • far valere almeno 50 giornate lavorative nel 2021
  • avere un reddito personale 2021 non superiore a 20.000 euro.

Il bonus 150 euro lavoratori stagionali sarà pagato dall’INPS a cui dovrà essere indirizzata anche la domanda (i tempi e le modalità sono ancora da definirsi). Si tenga presente però che se il precario scuola nel mese di novembre 2022 sta percependo la NASPI, questi non dovrà fare nessuna domanda in quanto i 150 euro saranno pagati direttamente dall’INPS insieme alla prestazione NASPI di novembre.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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