Il bonus ristrutturazione è l’unico ad essere strutturale. E’ previsto dall’art. 16 bis del TUIR. Così come è nato si sostanzia in una detrazione fiscale del 36 % da applicare sulle spese sostenute per lavori finalizzati al recupero e conservazione del patrimonio edilizio. Lo sgravio è previsto su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ogni immobile oggetto dei lavori.
A partire dalla spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino a quello sostenute entro il 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50% ed il limite di spesa massimo è portato a 96.000 euro per ciascun unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2025, salvo nuovi cambiamenti, si ritorna al 36% ed al limite di spesa di 48.000 euro.
La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese fatte nel 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sono esempi di lavori che danno diritto al bonus ristrutturazione:
- la manutenzione straordinaria (si pensi al rifacimento dei bagni)
- la ristrutturazione della casa (abbattimento di tramezzature e loro ricostruzione)
- l’eliminazione di barriere architettoniche (c.d. bonus barriere architettoniche)
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Con riferimento a quest’ultimo punto occorre però tener distinti i lavori da quello che danno, invece, diritto all’ecobonus (ordinario oppure 110%). E’ un lavoro rientrante nell’ecobonus 110%, ad esempio, la realizzazione del cappotto termico.
La proroga del bonus ristrutturazione fino al 2024
Ci sono dei lavori ammessi al bonus ristrutturazione che quando sono finiti devono essere comunicati all’ENEA.
L’elenco è espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate. In dettaglio si tratta dei seguenti:
- lavori sula struttura edilizia che comportano una riduzione della trasmittanza
- delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
- delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
- dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
- sostituzione infissi con riduzione della trasmittanza
- dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
- interventi su impianti tecnologici, ossia
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
- microcogeneratori (Pe<50kWe)
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori di calore a biomassa
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
- teleriscaldamento
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).
La comunicazione all’ENEA deve essere fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o dal collaudo se previsto).