Mentre il nuovo governo è quasi pronto, le bollette luce e gas stanno diventando un vero incubo per molte famiglie e aziende. Come sottolineato da Agcom e Arera, giungono molte segnalazioni di operatori che, a causa di una eccessiva onerosità del contratto, o presentano offerte a costi notevolmente accresciuti o, in caso di rifiuto delle nuove condizioni, procedono alla risoluzione unilaterale.
È un comportamento lecito da parte degli operatori? Arera e Agcom hanno pubblicato alcune precisazioni che spiegano quali sono le modalità di modifica dei contratti delle bollette di luce e gas ammissibili per legge.
Quali sono le condizioni per modificare i contratti delle bollette di luce e gas?
La prima cosa che devi sapere è che sono tre i casi specifici in cui l’operatore può modificare i termini del tuo contratto di fornitura di luce e gas.
1. Le ‘cosiddette’ variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali. Durante il periodo di esecuzione della fornitura, il venditore può avvalersi di una clausola presente nei contratti che gli dà la possibilità di mutare unilateralmente le condizioni del contratto. L’articolo 3 del dl n. 115 del 2022 (il ‘cosiddetto’ Decreto Aiuti Bis) impone però il blocco di applicazione di questa clausola fino al 30 aprile 2023.
2. Evoluzioni automatiche delle condizioni economiche. Si tratta di un’altra fattispecie, parliamo di quegli aggiornamenti o modifiche già previste all’interno delle condizioni contrattuali. Ad esempio, il passaggio da una tariffa a prezzo fisso a una a prezzo variabile; lo scadere di una determinata offerta in una determinata data; e così via. Visto che sono variazioni già previste, non si applica l’articolo 3 del dl n. 115 del 2022.
3. I rinnovi delle condizioni economiche. Si tratta di una procedura specifica in cui le condizioni delle offerte sono stabilite dall’Arera, mentre il valore è deciso dall’operatore.
La rinegoziazione dei contratti di fornitura di luce e gas
Come abbiamo già discusso in apertura di articolo, arrivano molte segnalazioni di operatori che offrono condizioni contrattuali a prezzi maggiori o spingono alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, senza alcun tipo di offerta. Secondo quanto previsto dall’articolo n. 1467 del Codice Civile, il venditore può avvalersi di un giudice per la risoluzione del contratto.
L’operatore può comunque ritenere di per sé sciolto il rapporto con il cliente, non attendendo la pronuncia del giudice, e avvalendosi dei cosiddetti servizi di ultima istanza in vista della risoluzione. Il comunicato di Arera e Agcom sottolinea come questa pratica violi la regolamentazione e quindi non è lecita.
Il diritto di recesso e quanti mesi di preavviso prima della chiusura del contratto di fornitura
Quali sono le condizioni che permettono al venditore di recedere da un contratto di fornitura di luce e gas a un cliente? Alcune persone hanno segnalato come le aziende fornitrici hanno esercitato il diritto di recesso con effetto immediato o quasi.
Ebbene, anche in questo caso si tratta di una violazione della normativa. Nel comunicato congiunto Agcom-Arera si sottolinea come i clienti di piccole dimensioni (vale a dire, forniture domestiche, a bassa tensione, o per altri usi ed entro i limiti di 200mila Smc) devono avere un periodo di preavviso non inferiore alla durata di sei mesi, ma soltanto se si tratta di contratti di mercato libero e questa possibilità – il recesso – è prevista dalle condizioni contrattuali.
Insomma, la situazione è drammatica sotto tutti i punti di vista. Soltanto il cliente consapevole può difendersi. E questo articolo vuole accrescere la tua consapevolezza in merito.