Per i lavoratori dipendenti, questo mese di novembre 2022 non è solo quello del bonus 150 euro previsto con il decreto Aiuti ter, ma è anche quello in cui spetta l’altro bonus di ore in più di permessi (retribuiti) legati ad una ex festività soppressa.
Parliamo della giornata di oggi 4 novembre. Giorno dedicati all’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si tratta di una giornata che prima veniva riconosciuta come festa nazionale. Successivamente è stata soppressa dalla Legge n. 933 del 1977. Questo significa un giorno in meno di festività anche per il lavoratori.
Allo stesso tempo però il legislatore, a fronte di questa festività soppressa riconosce al lavoratore generalmente 8 ore di permessi in più (bisogna vedere cosa prevede il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza).
La cosa vale però solo a condizione che la giornata dell’ex festività soppressa NON cada di domenica (e quest’anno cade di venerdì, ossia un giorno lavorativo).
Ricordiamo che nei giorni di festività, il lavoratore ha diritto all’stensione retribuita dal lavoro oppure ad una maggiorazione sullo stipendio mensile laddove nonostante sia festa questi presta la propria attività lavorativa.
Il bonus 150 euro in busta paga
Sulla retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 del lavoratore dipendente (privato o pubblico) arriverà il bonus 150 euro una tantum.
E’ il decreto Aiuti ter (art. 18) a prevederlo. Lo stesso decreto stabilisce anche i requisiti per averlo. In dettaglio, bisogna che la retribuzione imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non risulti superiore a 1.538 euro. Inoltre:
- è necessario avere un contratto di lavoro in essere al 1° novembre 2022
- non essere titolare di pensione, di NASPI, dis-coll e di reddito di cittadinanza
- non bisogna avere il bonus 150 euro da altri datori di lavoro (il beneficio, infatti, spessa una sola volta anche in caso di più contratti di lavoro).
Il dipendente deve presentare in azienda il modello di autocertificazione bonus 150 euro busta paga, in cui va ad autodichiarare il possesso dei requisiti.
Il bonus permessi per l’ex festività soppressa
In base a quanto prevede lo specifico CCNL, per le ex festività soppresse spettano permessi aggiuntivi retribuiti rispetto a quelli ordinariamente previsti. Come anticipato però questo solo laddove la festività soppressa NON capiti di domenica.
A tal proposito bisogna anche considerare la regola secondo cui i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Ricordiamo altresì quali sono le altre ex festività soppresse oltre quella del 4 novembre. C’è San Giuseppe (19 marzo); l’Ascensione (18 maggio); San Pietro e Paolo (29 giugno). Fu soppresso anche il 2 giugno (festa della Repubblica Italiana) per poi essere ripristinato.