FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha da poco risposto a un quesito di un proprio lettore, con il quale ha fornito utili chiarimenti in merito all’Istituto della cosiddetta “cedolare secca”. Stiamo parlando del regime fiscale che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul canone di affitto di immobili a uso abitativo.
In particolare, il contribuente è un cittadino con residenza in Italia e proprietario di un immobile all’estero. Lo stesso chiede se sia possibile applicare per detto immobile il regime fiscale della cedolare secca.
Cedolare secca, cos’è e a chi spetta
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul canone di affitto degli immobili a uso abitativo. Con la cedolare secca non bisogna pagare nemmeno l’imposta di registro e l’imposta di bollo, dovute per registrazioni dei contratti di locazione.
Con tale Istituto, ad ogni modo, si rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione per tutta la durata del contratto.
L’imposta sostitutiva è pari al 21 per cento del canone di locazione. Tuttavia, È prevista un’aliquota ridotta al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato su abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.
Tale regime, si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate:
“non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.
La cedolare secca non trova applicazione nemmeno con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto rientrano nella categoria dei “redditi diversi”.
Non è possibile richiedere il regime agevolato per un immobile all’estero
Tornando al quesito posto in apertura, la risposta è negativa. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011:
“non sono in ogni caso interessati da questo regime di tassazione i contratti di locazione di immobili situati all’estero, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR e non dei redditi fondiari”.
I redditi derivanti dai canoni di locazione degli immobili situati all’estero saranno dunque soggetti a tassazione ordinaria (IRPEF e addizionali). Per maggiori informazioni, si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata.