Manca meno di un mese al 16 dicembre, ossia la scadenza del saldo IMU 2022 per i possessori di immobili. L’acconto era da pagarsi entro lo scorso 16 giugno. Ad ogni modo il mancato versamento alle scadenze stabilite non porta conseguenze irreparabili. Infatti, è possibile mettersi in regola spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso, il che significa pagare in ritardo oltre all’imposta omessa anche una sanzione (ridotta) e gli interessi per ogni giorno.
Il pagamento del saldo IMU 2022 (come per l’acconto) deve essere fatto con Modello F24 che:
- deve essere esclusivamente telematico per i titolari di partita IVA. Lo deve essere anche per i NON titolari di partita IVA se ci sono crediti compensati
- può essere anche cartaceo ma solo per i NON titolari di partita IVA e purché non ci siano crediti compensati.
I residenti all’estero
Ad ogni modo è possibile pagare l’IMU anche con bollettino di c/c postale.
Bollettino di c/c per il saldo IMU 2022, istruzioni per la compilazione
Nel bollettino per il pagamento del saldo IMU 2022 occorre indicare le stesse informazioni che verrebbero riportate nel Modello F24, quindi:
- importo da pagare
- codice catastale del comune di ubicazione degli immobili
- numero di immobili oggetto dell’imposta
- anno di riferimento (in questo caso “2022”)
- la causale (“Versamento saldo IMU 2022”)
- indicare nella causale se trattasi di ravvedimento (per chi dovesse altare la scadenza del 16 dicembre 2022)
- se possibile, indicare anche il codice tributo del versamento.
Informazione indispensabile ai fini della compilazione è il conto corrente del comune destinatario del versamento (l’IMU ricordiamo è di competenza comunale). Informazione che può essere reperita rivolgendosi all’ufficio tributi del comune stesso. Alcuni comuni, tuttavia, forniscono bollettini già precompilati in cui è necessario solo integrare alcuni dati.
I codici tributo
Ricordiamo, che i codici tributo da utilizzare per il pagamento del saldo IMU 2022 sono gli stessi utilizzati anche per l’acconto di giugno.
- 3912 – IMU Abitazione principale e relative pertinenze
- 3914 – Terreni
- 3916 – Aree fabbricabili
- 3918 – Altri fabbricati
- 3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
- 3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE
In caso di ravvedimento operoso non sono previsti codici tributi ad hoc. Quindi, sanzione ed interessi vanno sommati all’imposta omessa.