La nuova versione di Opzione donna inserita nel testo della manovra di bilancio 2023 riduce notevolmente il suo perimetro applicativo rispetto alla versione attuale. Il testo è stato bollinato ed è passato alla Camera per l’inizio del suo iter parlamentare.
La raccomandazione in questa fase di esame a Camera e Senato è quella di ridurre al minimo il numero di emendamenti. Si parla di un tetto massimo di soli 400, rispetto alle edizioni passate che ci hanno abituato a numeri nettamente al di sopra di questa cifra.
Da fonti vicino alla maggioranza arrivano indiscrezioni secondo cui il governo potrebbe fare un passo indietro verso le modifiche, lasciando Opzione donna ancora per un anno com’è nella formula attualmente prevista e rimandare tutto alla riforma pensione del 2024. Il punto è però risolvere il nodo della copertura finanziaria per fare ciò. Bisogna trovare le risorse.
Opzione donna, il nuovo requisito anagrafico
La manovra, così come scritta adesso, proroga la misura di un altro anno ma ne riscrive i requisiti.
Nella versione in vigore di Opzione donna (ossia senza considerare ciò che prevede il testo della nuova finanziaria 2023), il sistema permette il pensionamento anticipato con almeno 35 anni di contributi e:
- 58 anni di età (se lavoratrice dipendete)
- 59 anni di età (se lavoratrice autonoma).
Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2021.
La finanziaria 2023, interviene sul requisito anagrafico ed introduce alcune condizioni. In sostanza, si stabilisce che si potrà andare in pensione anticipata mediante Opzione donna con:
- almeno 35 anni di anzianità contributiva
- e 60 anni di età (non si fa, dunque, più distinzione tra lavoratrici dipendenti e autonome).
Tuttavia, il requisito anagrafico si riduce di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due figli. Questo significa che, ad esempio, una donna con due figli, potrà andare in pensione a 58 anni di età e 35 anni di contributi. Stessa cosa con una donna con tre figli.
Le altre condizioni previste dalla manovra 2023
Allo stesso tempo la manovra stabilisce anche che oltre al requisito contributivo e anagrafico, è necessario che la lavoratrice si ritrovi in una delle seguenti condizioni:
- si assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge 104) ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- si ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- si tratta di lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Tutti i requisiti (anagrafico, contributivo e circostanziale), devono essere maturati entro il 31 dicembre 2022.