Siamo giunti quasi alla fine del mese di dicembre per cui in molti si chiedono come si calcola e se di dovrà pagare l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali. In risposta a questa domanda, Cdp e Poste Italiane comunicano che i titoli dematerializzati e cartacei, emessi dopo il 1° gennaio 2009, si cumulano con altri prodotti finanziari con la medesima intestazione. Parliamo ad esempio di depositi titoli, depositi vincolati e di fondi comuni di investimento.
L’imposta di bollo si calcola il 31 dicembre di ogni anno di vita del prodotto.
Imposta di bollo buoni fruttiferi postali
Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti comunicano che per tutti i buoni fruttiferi postali cartacei e dematerializzati, emessi dopo il 1° gennaio 2009, è prevista un’imposta di bollo minima di 34,20 euro. Soltanto per il 2012, l’imposta arriva massimo a 1200 euro. Dal 2013, invece, solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche ne è prevista una massima fino a 4500 euro.
Nel caso in cui, il valore di rimborso dei titoli (cumulo buoni cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 e di quelli de materializzati) al 31 dicembre sia inferiore a 5000 euro, allora l’imposta di bollo non si pagherà.
Più nel dettaglio, Cdp comunica che l’imposta sui bfp con la stessa intestazione è calcolata sul valore nominale di tutto il portafoglio se supera i cinquemila euro.
Tale imposta è applicata soltanto a partire dal 2012 in misura proporzionale dello 0,10% per tale anno, dello 0,15% per il 2013 e dello 0,20% a partire dal 2014. Ciò, come detto, con un minimo di 34,20 euro per il 2012-2013 e un massimo di 1200 euro solo per il 2012.
Che significa dematerializzati?
Tutti i buoni fruttiferi postali possono essere emessi in forma cartacea e dematerializzata. Quest’ultima, però, è quella che conviene di più.
Quelli emessi in forma dematerializzata, invece, sono rappresentati solo da una scrittura contabile che viene effettuata su di un conto di regolamento. Quest’ultimo può essere un conto corrente BancoPosta o un libretto di risparmio postale. Il buono, però, deve avere la stessa intestazione del conto di regolamento. Conviene rispetto all’altro, perché il rimborso viene erogato direttamente sul conto alla scadenza del vincolo. In questo modo non si rischia la prescrizione a causa della quale si perde sia la cifra investita che gli interessi maturati.
Anche questi titoli possono essere emessi in tagli da 50 euro e multipli. Il rimborso, poi, può essere anche anticipato, sia totalmente che parzialmente. Si deve però sempre rispettare il taglio minimo e i multipli di quest’ultimo.