Avere un bel giardino a casa o in condominio è un qualcosa a cui tutti aspirano. Il giardino rappresenta quella parte dell’abitazione in cui si possono godere momenti di relax e pace dopo una giornata di lavoro. Godere del sole e della buona aria nelle giornate primaverili ed autunnali quando il sole non scotta.
Le sere d’estate, il giardino è l’ideale dove poter fare grigliate in famiglia o in amicizia.
Per avere un bell’angolo di verde però bisogna anche tenerne cura e sostenere costi per la sua realizzazione.
E possiamo parlare di bonus verde 2023, poiché lo sgravio è previsto anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Anzi anche per le spese del 2024. A stabilire questa proroga fu la legge di bilancio 2022, che ne ha confermato anche le spese ammesse, i limiti e le condizioni per goderne.
Bonus verde 2023, spese ammesse ed escluse
Fu introdotto a partite dalle spese sostenute nel 2018 e poi prorogato di volta in volta. Come per gli anni passati, anche per le spese 2023 e 2024, il bonus verde si concretizza in una detrazione fiscale del 36% riconosciuta per la sistemazione del verde di casa o del condominio. In dettaglio, agevolabili sono le spese sostenute per opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente:
- nella sistemazione a verde ex novo
- nel radicale rinnovamento dell’esistente.
Anche la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi vi rientrano. Deve però trattasi di realizzazione permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo.
Questo significa che non rientra nel beneficio il solo acquisto di piante e fiori. In questo caso le spese possono considerarsi detraibili solo se inserite nell’intervento complessivo sul giardino. Ammessi anche gli oneri di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.
Sono, invece, escluse :
- le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo del verde esistente (ad esempio, sono escluse le spese della potatura periodica fatta al giardino di casa; le spese necessarie per l’irrigazione riferite all’impianto già esistente; ecc.)
- i lavori fai da te (c.d. lavori in economia).
Utilizzo e limite di spesa
Il bonus verde 2023 (come quello per le spese precedenti) è da godersi esclusivamente nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi (10 quote annuali di pari importo). Non è, invece, ammessa la possibilità di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
È stabilito un limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione. Tale limite è 5.000 euro per unità immobiliare (detrazione massima, quindi, di 1.800 euro, ossia il 36% di 5.000 euro).
Spetta anche per lavori fatti sul verde dell’edificio condominiale. In questo caso:
- il limite massimo è comunque di 5.000 per unità immobiliare. Ad esempio, in caso di condominio composto da 9 abitazioni, il limite massimo di spesa da considerare è di 45.000 euro.
- la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che se un soggetto abita in condominio, questi può godere del bonus verde per lavori sul giardino privato (limite di 5.000 euro) e anche del bonus verde condominio (con riferimento alla sua quota di spesa) per quei lavori effettuati sul giardino comune dell’edificio.
Modalità di pagamento ad hoc
Se si vuole godere del bonus verde è necessario che le spese sostenute risultino pagate con modalità tracciabile. Quindi:
- bonifico bancario o postale (ordinario)
- carta di credito
- carta di debito
- carta prepagata
- assegni
- ecc.
Non si potrà godere del beneficio sulla spesa pagata in contanti.
Bonus verde, cosa succede in caso di vendita o donazione della casa?
Nell’ipotesi in cui si stia godendo del bonus verde, potrebbe accadere che, si proceda alla vendita o alla donazione della casa su cui sono fatti i lavori.
Nel caso di vendita è previsto che le quote di detrazione non ancora godute si trasferiscono, salvo diverso accordo, all’acquirente. L’accordo che le quote di detrazione restano al venditore deve essere specificato nell’atto di vendita.
La stessa regola prevista per la vendita si applica anche in caso di donazione.