Rottamazione delle cartelle, cancellazione d’ufficio, stralcio delle cartelle ma anche pace fiscale con sanatoria delle liti pendenti. Una tregua fiscale a 360 gradi quella introdotta dal
Governo Meloni con la sua Legge di bilancio. E anche se le critiche al provvedimento risultano essere sempre copiose, è inevitabile guardare alle cose positive per quanto riguarda il provvedimento.
“Buonasera, sono un vostro assiduo lettore. Torno a scrivervi chiedendo di mettere in risalto ciò che significa la nuova sanatoria delle cartelle per quanto riguarda quelle già contestate all’amministrazione.
Infatti ciò che non ho capito bene è la sanatoria delle liti pendenti. Quelle che consentirebbero addirittura di ridurre del 95% il debito di una cartella. Io ne ho qualcuna su cui ho presentato ricorso alle autorità competenti e sulle quali attendo ancora la decisione delle amministrazioni”.
Sanatoria cartelle, come pagare solo il 5% del debito contestato
Effettivamente ciò che ci chiede il nostro lettore non è una cosa particolarmente strana dal momento che della sanatoria delle cartelle l’argomento delle liti pendenti è senza dubbio quello che meno ha interessato l’opinione pubblica e su cui i dubbi restano sempre tanti. Infatti ovunque si leggono articoli e commenti su questa tregua fiscale del governo Meloni, ma gli argomenti principali sono sempre la rottamazione quater e la cancellazione d’ufficio delle cartelle esattoriali. Sul fatto che dalla cancellazione si è passati allo stralcio sulle cartelle relative a debiti con Comuni, Regioni ed enti diversi da quelli statali, si è detto tutto il contrario di tutto. Ma sulle liti pendenti occorre fare un focus approfondito in modo tale da capire come arrivare a pagare solo il 5% del debito totale o al massimo il 20%. Tutto in base alla situazione della contestazione da parte del contribuente.
Rottamazione, cancellazione e stralcio in estrema sintesi
Solo per completezza di informazione facciamo un riepilogo relativo allo stato attuale delle cose per quanto riguarda la sanatoria classica delle cartelle esattoriali varata dal Governo.
Partiamo dalla cancellazione d’ufficio delle cartelle che allo stato attuale delle cose riguarderà soltanto le cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro e diventate ruolo entro la fine del 2015. Ma solo se provenienti da agenzie fiscali, amministrazioni statali e gestioni contributive pubbliche. Per le cartelle fino al 2015, se di importo inferiore a 1.000 euro e provenienti da Comuni, Regioni, gestioni previdenziali diverse da quelle pubbliche e amministrazioni locali in genere, dalla cancellazione si passerà allo stralcio. Il debito non comprenderà più sanzioni e interessi ma il contribuente non si vedrà cancellare automaticamente le cartelle. In buona sostanza, dovrà continuare a pagarle. La
rottamazione quater invece è un provvedimento tipico come gli ultimi di questo genere. Dal momento che prevede la riduzione dell’ammontare del debito complessivo abbattendo sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo. E viene difatti concessa la facoltà di pagare in 18 rate trimestrali fino al 2027.
Liti pendenti dentro la sanatoria delle cartelle, cosa significa?
Tornando invece alla
sanatoria delle liti pendenti, ciò che va detto è che ci sono delle caratteristiche che finiscono per generare confusione e false aspettative da parte dei contribuenti. In tutta la tregua fiscale l’obiettivo comune di tutte le misure è sempre quella di alleggerire il carico dei contribuenti ma anche il carico delle amministrazioni pubbliche che hanno un magazzino insoluti piuttosto elevato. E tra questi ci sono anche le liti pendenti, perché sono moltissimi i contribuenti che dopo aver ricevuto cartelle e solleciti di pagamento hanno provveduto a contestarle al fisco. Da un lato quindi alleggerire il peso per contribuenti e amministrazioni, ma da un altro lato la volontà di portare a incassare quanto più possibile soldi all’Erario. Sulle liti pendenti si può benissimo dire che la sanatoria prevede una grande possibilità per i contribuenti indebitati.
Le cartelle esattoriali sulle quali i contribuenti interessati hanno provveduto a fare opposizione, potranno essere sanate pagando molto meno, con cifre che rispetto al debito in origine delle cartelle stesse, va dal 5 al 20%.
Come funziona il taglio delle cartelle su cui il contribuente aveva avviato liti
C’è una condizione “sine qua non” per poter rientrare nel vantaggio offerto da parte dei contribuenti. La condizione è che dopo aver impugnato le cartelle, promuovendo azione nei confronti delle Entrate, il contribuente abbia vinto il primo round. In pratica, se il contribuente ha vinto in CTP o CTR (le commissioni tributarie provinciali e regionali). Se le Entrate hanno avuto la peggio nel primo grado di giudizio, lo sconto arriva all’80%. In pratica il contribuente potrebbe saldare il dovuto versando solo il 20% del debito totale della cartella in questione. Se le Entrate hanno perduto in entrambi i gradi di giudizio invece, si abbassa il dovuto. Infatti il corrispettivo dovuto a seguito di adesione alla tregua fiscale è pari al 5%. Nel primo caso la soglia massima di lite che può essere annullata con il versamento del 20% soltanto, è fino a 50.000 euro. Nel secondo caso e quindi con entrambi i gradi di giudizio a favore del contribuente e contrari a Agenzia delle Entrate, la soglia sale a 100.000 euro.
Occhio alla scadenza del 16 gennaio
La sanatoria delle cartelle è stata posticipata al 30 marzo. Per quanto riguarda le istanze dell’ANCI che ha chiesto e ottenuto variazioni sul tema della cancellazione delle cartelle fino al 2015. Ma solo se di competenza degli enti locali. E le istanze della rottamazione quater dovrebbero andare presentate entro il 30 aprile 2023. Ben più ristretti i margini di tempo per aderire alla sanatoria delle liti pendenti. In questo caso la richiesta scade già il 16 gennaio prossimo. Tutto dipende dalla legge n° 130 del 2022, quella che ha interessato i processi a materia tributaria. Infatti il 16 gennaio scadono i canonici 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (era il 16 settembre 2022).
La domanda di adesione deve essere inoltrata dal diretto interessato dopo aver compilato il formulario previsto. E inviato alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente. L’invio è tramite Posta elettronica certificata.