Dal prossimo anno il superbonus scende dal 110% al 90%. Tuttavia, il DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater ha fissato anche alcune casistiche rispetto alle quali sarà ancora possibile prendere il 110 pieno. Ad esempio, il superbonus al 110 si applicherà alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 dai proprietari di edifici e villette unifamiliari. Ma solo se i lavori hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento entro il 30 settembre 2022.
Coloro che intendono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura rispetto alle spese 2022, devono assicurarsi che i singoli stati di avanzamento lavori siano liquidati nel 2022.
Vediamo in che modo devono essere verificati gli stati di avanzamento lavori, SAL.
La cessione del credito e lo sconto in fattura per SAL
Rispetto alle spese superbonus, ex art.121 del DL 34/2020, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono ammesse per stato di avanzamento lavori. c.d. SAL.
Questo quanto prevede l’articolo citato:
L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Dunque:
- si alla cessione del credito e allo sconto in fattura, per stato di avanzamento lavori;
- sono ammessi al massimo due stati di avanzamento e ciascuno deve essere almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.
Il contribuente che intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese effettivamente pagate nel 2022 deve verificare che i singoli SAL siano liquidati entro il 31 dicembre 2022.
Si ponga attenzione al fatto che se parliamo di sconto in fattura, la data di effettivo pagamento, non essendoci un effettivo esborso, coincide con la data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Alla data di emissione della fattura le spese si ritengono effettivamente sostenute dal contribuente che matura il diritto all’agevolazione. L’emissione della fattura dovrà avvenire entro il 31 dicembre.
Bisogna chiudere la pratica nel 2022
Sulla base della ricostruzione fatta finora, è chiaro che il contribuente, per non perdere la chance di sconto in fattura o di cessione del credito, deve porre in essere una serie di verifiche. La prima è l’aver inoltrato comunicazione al Fisco entro il 16 marzo 2023,
Sintetizzando, è corretto affermare che:
- se il 2° sal viene liquidato entro il 31 dicembre 2022, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito sono possibili entro il 16-03-2023 (salvo remissione in bonis);
- se il 2° sal viene liquidato dopo il 31 dicembre 2022, non rimane che inserire la prima rata in dichiarazione dei redditi per poi cedere le rate residue.
Nella seconda ipotesi, l’opzione dovrà essere comunicata entro il 16 marzo 2024. Difatti, si perderà la chance per il 2023. Fermo restando che l’impresa che rileva il credito potrà utilizzarlo a partire dal 1° gennaio 2024. Dunque, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cessione da parte del Fisco e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (emissione fattura per lo sconto, vedi pr.precedente).
Bisogna prestare attenzione anche alla tempistica di effettuazione dei lavori trainanti e di quelli trainati. Quest’ultimi, possono essere agevolati con il superbonus, solo se sono effettuati congiuntamente ai primi.
Per la precisione, i lavori trainati devono esser eseguiti: nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.
Di conseguenza non è possibile effettuare prima gli interventi trainanti e poi quelli trainati o viceversa. Dunque, bisogna rispettate tempi precisi.