Cessione del credito. Più cessioni e meno sconti (decreto-Aiuti-quater)

Il decreto Aiuti-quater rivede alcune regole di cessione dei crediti edilizi, nuovi finanziamenti per le imprese edilizie con carenza di liquidità
2 anni fa
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Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, la cui legge di conversione è stata sostanzialmente approvata e attende la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà dopo il suo passaggio alla Camera, introduce alcune novità di particolare importanza rispetto alla cessione del credito edilizio. Il decreto aveva rivisto alcune regole di utilizzo del credito anche nella sua versione iniziale. Al netto delle ulteriori modifiche intervenute in fase di conversione in legge.

Le novità previste con il decreto citato riguardano non solo il numero di cessioni ammesse.

Ma anche le regole di utilizzo che devono essere osservate da coloro che rilevano il credito, i c.d. cessionari.

Vediamo nel complesso cosa cambia con il decreto Aiuti-quater.

La cessione del credito. Le regole

La cessione del credito ossia la prima cessione può essere effettuata anche in favore di un amico o di un parente.

Come ribadito più volte, in base all’art.121 del DL 34/2020, la cessione del credito collegata alle detrazioni per lavori edilizi, superbonus, ecobonus, ristrutturazioni, ecc. segue delle regole ben precise.

In particolare:

  • la prima cessione, anche post sconto in fattura, è libera e può essere effettuata anche verso chi non ha avuto alcun interesse o collegamento rispetto all’effettuazione dei lavori;
  • la 2° e la 3° cessione è ammessa solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia. Vedi articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993. O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Le banche appena vengono in possesso del credito, se tramite la prima, la seconda o la terza cessione poco importa, possono cederlo ai proprio correntisti quali imprese e professionisti. Non è ammessa la cessione verso i “consumatori finali”. I correntisti che rilevano il credito non possono procedere con ulteriori cessioni.

Dunque, nel complesso, è corretto affermate che il numero di cessioni ammesse è pari a 4.

Le novità nel decreto Aiuti-quater

L’art.9 del decreto Aiuti-quater rivede le regole di cessione.

In primis, è già in vigore la novità in base alla quale, chi acquista o rileva il credito da superbonus 110, imprese, banche, contribuenti, ecc. possono suddividerlo in 10 quote annuali anziché 4 (o 5 in alcuni casi). In tal modo, l’impresa ha a disposizione un orizzonte temporale più lungo per utilizzare il credito ai fini del pagamento di imposte e contributi previdenziali. L’intervento ha una sua importanza in quanto, di norma, il residuo della quota annuale non può essere riportato agli anni successivi ma viene perso.

La novità riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022. Per allungare il periodo di utilizzo dei crediti Superbonus, il contribuente o l’intermediario per suo conto, dovrà inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. A oggi le istruzioni operative non sono state ancora emanate.

Ulteriori novità

In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater,  il numero di cessioni ammesse tra soggetti qualificati (vedi pr. precedente) è aumentato da 2 a 3.

In particolare, dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. Nel complesso le cessioni totali ammesse saranno pari a 5.

Le novità sul numero di cessioni ammesse, si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Infine, si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti erogati a imprese che realizzano interventi rientranti nel superbonus.

Tali finanziamenti sono finalizzati a contrastare la carenza di liquidità che sta colpendo le imprese a causa dell’impossibilità di smaltire il proprio portafoglio crediti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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