L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) – Fondazione Anci, ha pubblicato una nota con la quale si è soffermato anche sul c.d stralcio delle cartelle di importo fino a mille euro così come previsto dal comma 227 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. L’importo di 1.000 euro deve essere verificato rispetto a: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Lo stralcio ossia l’annullamento riguarda il singolo debito affidato per il recupero all’ Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015.
L’annullamento automatico avviene alla data del 31 marzo 2023.
Detto ciò, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico.
Dunque, tale possibilità è riconosciuta anche ai Comuni. A tal proposito l’IFEL ha pubblicato un documento ossia un fac-simile di delibera che i Comuni potranno utilizzare per decidere di non aderire allo stralcio. Infatti i contribuenti devono sapere se il proprio Comune aderisce o meno allo stralcio.
Lo stralcio delle cartelle
Come ribadito sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo stralcio non è automatico.
Inoltre:
- l’annullamento del debito vale solo rispetto alle sanzioni e agli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle devono essere pagate;
- per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Pronto il modulo per non aderire allo stralcio
Il Governo ha deciso di non far subire passivamente ai Comuni e agli altri enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento dei loro crediti; Infatti, la Legge di bilancio prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Nei fatti, tali Enti possono decidere di non aderire allo stralcio.
A tal proposito, la nota citata in premessa è corredata da uno schema di deliberazione del diniego allo stralcio parziale dei crediti di spettanza comunale (ex comma 229 della legge), il cui termine tassativo è molto ravvicinato (31 gennaio p.v.). Le motivazioni proposte possono ovviamente essere arricchite o modificate sulla base delle sensibilità e delle specificità di ciascun ente.
Subito dopo la sua pubblicazione, lo schema di delibera è stata aggiornato con un riferimento necessario espresso all’articolo 1, comma 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che mancava nella precedente versione. Da qui, l’IFEL ha invitato gli enti che avessero già scaricato la precedente versione a sostituirla con quella pubblicata successivamente.