Ancora vita per il bonus trasporti. La misura è rifinanziata dal decreto-legge n. 5 del 2023 (art. 4). Il c.d. decreto carburanti. Cambia però il requisito reddituale rispetto allo stesso bonus previsto per il 2022.
Ci riferiamo al buono, del valore massimo di 60 euro, utilizzabile per l’acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Fu previsto dal decreto Aiuti (art. 35) per gli acquisti di abbonamento fatti entro il 31 dicembre 2022. Le modalità attuative di questa prima edizione sono quelle stabilite con il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2022.
Chi era intenzionato ad averlo doveva fare domanda attraverso la piattaforma web del Ministero del Lavoro, accedendo con credenziali SPID o CIE (carta identità elettronica). Una volta ottenuto, il voucher era da utilizzarsi entro il mese solare di emissione, anche se la validità dell’abbonamento è per un periodo successivo. Questo significa che per il bonus trasporti chiesto e ottenuto a dicembre 2022, bisognava acquistare l’abbonamento entro il 31 dicembre 2022, anche se poi la validità dell’abbonamento è per gennaio 2023.
Il bonus trasporti 2023
Dopo il 31 dicembre 2022, dunque, non è stato più possibile fare domanda per il bonus trasporti. La piattaforma è chiusa.
Il decreto carburanti, adesso rifinanzia la misura anche per il 2023. Lo fa stanziando nuove risorse per 100 milioni di euro. Non cambia l’importo del buono. Sarà pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 60 euro. Cambia invece il requisito per averlo.
Mentre al bonus trasporti 2022 potevano accedere le persone fisiche che nel 2021 avevano un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; per il bonus trasporti 2023 è richiesto che il reddito complessivo del 2022 non risulti superiore a 20.000 euro. Dunque, si riduce la platea di potenziali beneficiari.
Quando e come fare domanda per il 2023
Anche il bonus trasporti 2023 si dovrà richiedere attraverso la piattaforma del Ministero del Lavoro.
Il voucher potrà essere utilizzato per abbonamenti acquistati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in GU del citato decreto direttoriale e il 31 dicembre 2023.
Il buono reca il nominativo del beneficiario ed:
- è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
- non è cedibile;
non costituisce reddito imponibile del beneficiario; - non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Resta fermo che sulla parte di spesa non coperta dal buono è ammessa la detrazione IRPEF 19% trasporto pubblico di cui all’art. 15 del TUIR.
Bonus trasporti 2023, gli abbonamenti esclusi
Dovrebbe restare fermo che il bonus trasporti 2023, come quello del 2022, non spetterà:
- per abbonamenti al servizio di trasporto privato (si pensi, ad esempio, all’abbonamento che il genitore paga per il figlio che va a scuola con pullman privato);
- nel casi in cui la richiesta è fatta da persona fisica con reddito 2021 oltre 35.000 euro;
- per abbonamenti che prevedono servizi di:
- prima classe;
- executive;
- business;
- club executive;
- salotto;
- premium;
- working area;
- business salottino.
E non spetterà, comunque, per abbonamenti acquistati dopo il 31 dicembre 2023.