L’Agenzia Entrate Riscossione ha dettato le istruzioni per la domanda di adesione alla nuova sanatoria cartelle. Ci riferiamo alla rottamazione quater prevista dalla Legge di bilancio 2023. Quindi, la possibilità di pagare solo la quota capitale del debito indicata in cartella e azzerare, invece, sanzione e interessi.
La chance è però riservata solo laddove la cartella interessa i debiti del contribuente contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi ne vuole godere di questo beneficio non deve restare fermo.
Come aderire alla sanatoria cartelle (rottamazione quater)
La richiesta di adesione alla sanatoria cartelle in commento è da farsi telematicamente. In essa il contribuente deve indicare se intende pagare il dovuto in unica soluzione o a rate.
Se sceglie il pagamento rateale deve indicare anche il numero di rate. Può scegliere al massimo 18 rate.
Se paga in unica soluzione, la scadenza per il versamento è stabilita al 31 luglio 2023. Se, invece, opta per il pagamento a rate:
- le prime due con scadenza il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023;
- le altre rate, ripartite nei successivi 4 anni, con scadenza entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a partire dal 1° agosto 2023.
Ammessi i 5 giorni di tolleranza. Quindi, si può pagare anche entro i 5 giorni successivi senza decadere dal beneficio. Si decade anche se non si paga una sola rata. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Trovi qui il calendario completo della rottamazione quater.
Cosa accade dopo la domanda
Il primo passo da fare, dunque, per godere della sanatoria cartelle (quarta edizione) è di presentare la domanda.
Occorre attendere che l’Agenzia Entrate Riscossione risponda. La risposta arriverà entro il 30 giugno 2023. Arriverà una comunicazione che indicherà se la richiesta è stata accolta o respinta.
In caso di “accoglimento”, indicherà anche:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di sanatoria;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Laddove, invece, la richiesta è “respinta”, la comunicazione riporterà le motivazioni per le quali non la richiesta non risulta accolta.