La rottamazione delle cartelle prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, permette di sanare i debiti che sono stati affidati per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Non dovranno essere pagate le sanzioni, così come gli interessi e l’aggio della riscossione. Dovranno invece essere versati il capitale ossia l’imposta, il tributo o la tassa che è stata contestata nonché le spese per le eventuali procedure esecutive avviate dall’Agente della riscossione.
Detto ciò, potrebbe accadere che il contribuente intenda rottamare cartelle relativi a debiti maturati in ambiti geografici diversi tra loro. Facciamo un esempio, prendiamo il caso di un contribuente che ha immobili in due Comuni diversi e che non ha pagato né l’IMU né la TASI 2017; di conseguenza ha ricevuto una cartella, sempre se i Comuni in cui sono ubicati gli immobili si sono rivolti all’Agente della riscossione nazionale per recuperare il credito vantato.
In tale situazione, il contribuente dovrà presentare più domande o basta un’unica domanda di rottamazione?
Tale aspetto era già stato chiarito dall’allora Equitalia, rispetto alla prima delle recenti finestre di rottamazione, ex art.6 del DL 193/2016. Vediamo quali sono i chiarimenti forniti in merito e se possono ritenersi validi ancora oggi.
La rottamazione-quater. I debiti non rottamabili
Innanzitutto chiariamo quali sono i debiti rispetto ai quali il contribuente può presentare istanza di rottamazione-quater.
Come ribadito in una FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione, non rientrano nella Rottamazione-quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
La rottamazione-quater. I debiti sanabili
Nel complesso, sono invece rottamabili, i debiti 2000-2022 (fino al 30 giugno) relativi a imposte dirette (Irpef, Ires), indirette (Iva, registro, ecc), tributi locali, multe stradali e bollo auto, ecc.
Detto ciò, una volta ammessi alla sanatoria, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di rottamazione-quater: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni). Di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La rottamazione-quater per debiti in Regioni o province diverse
In premessa ci siamo chiesti se, laddove il contribuente intenda rottamare cartelle relativi a debiti maturati in ambiti geografici diversi tra loro (diverse regioni, province, ecc), possa essere presentata un’unica domanda di rottamazione-quater. O se ne serve una per ogni ambito territoriale.
Ebbene, rispetto alla prima delle recenti rottamazioni, l’Ex Equitalia avevo avuto modi di rispondere alla seguente domanda:
Vorrei sapere, nel caso in cui la situazione debitoria di un contribuente si sviluppi in più province o regioni, se bisogna presentare un’istanza separata per ciascuna provincia oppure per ciascuna regione.
Equitalia aveva risposto che “Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente”.
Detto ciò, tale risposta partiva dall’assunto in base al quale la domanda di rottamazione poteva essere presentata anche in maniera cartacea ad uno degli sportelli territoriali. Ora tale possibilità non è più concessa; infatti, la domanda di rottamazione-quater può essere presentata entro il 30 aprile 2023, con modalità esclusivamente telematiche.
Da qui, in presenza di carichi riferiti a diversi contesti geografici, il contribuente può presentare un’unica domanda telematica. Indicando i debiti rispetto ai quali si intendere sfruttare la chance di rottamazione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 30 aprile 2023.