Definizione agevolata avvisi bonari. Rateazioni in corso con alert

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha meglio chiarito gli impatti della definizione agevolata degli avvisi bonari rispetto a chi sta già pagando
2 anni fa
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Avvisi bonari
Foto © Pixabay

In caso di adesione alla definizione agevolata degli avvisi bonari rispetto ai piani di dilazione già in essere, le sanzioni del 3% si applicano in maniera retroattiva o solo sul residuo dovuto alla data del 1° gennaio 2023? Nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2023, il piani di rateazione sia decaduto, è possibile accedere lo stesso alla definizione agevolata?

Ebbene, a queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi.

Vediamo quelle che sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, che già si era espressa in merito, seppur in parte, con la circolare n°1/2023.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata degli avvisi bonari è uno dei tanti tasselli della c.d pace fiscale. Si intende per tale, l’insieme dei provvedimenti adottati dal Governo per consentire ai contribuenti di chiudere i debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, indipendentemente dalla fase di recupero in cui si trovano: avvisi bonari, accertamento, contenzioso, cartelle esattoriali, ecc.

Nel caso specifico in esame, la definizione agevolata degli avvisi bonari, commi 153-159 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, riguarda gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni: articoli 36-bis del DPR 600/73 per le imposte dirette, 54-bis del DPR 633/72, per i controlli IVA. Sono esclusi dalla sanatoria gli avvisi bonari da controllo formale delle dichiarazioni, ex art.36-ter del DPR 600/73.

A ogni modo, sono sanabili, gli avvisi bonari che riguardano i periodi d’imposta in corso al: 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata se (alternativamente): non è scaduto il termine di pagamento ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario) o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta; siano stati recapitati successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio ossia successivamente al 1° gennaio 2023.

I chiarimenti rispetto alla rateazioni in corso

Considerato che la norma in esame, ammette la definizione agevolata anche per i piani in corso, è necessario che venga stabilito cosa si intende per piani di rateazione in corso.

Infatti, il comma 155 della Legge di bilancio 2023, dispone quanto segue:

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e’ ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Ebbene, come già anticipato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°1/2023 e ora ribadito nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi, per piani di dilazione in corso al 1° gennaio 2023, si intendono “le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973″.

Nei fatti, è considerata ancora in corso anche la rateazione rispetto alla quale il contribuente:

  • ha effettuato un insufficiente versamento della rata/rate, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • ha pagato in ritardo la prima rata, ritardo non superiore a sette giorni;
  • ha pagato in ritardo una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

In tali casi c’è lieve inadempimento, il piano di rateazione rimane in essere, il contribuente può accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Conclusioni

Combinando le indicazioni finora analizzate, nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2023, il piano di rateazione è decaduto, oltre i termini del lieve inadempimento, non è possibile accedere alla definizione agevolata. Così abbiamo risposto a una delle domande che ci siamo posti in premessa.

L’altra domanda era: in caso di adesione alla definizione agevolata degli avvisi bonari rispetto ai piani di dilazione già in essere, le sanzioni del 3% si applicano in maniera retroattiva o solo sul residuo dovuto alla data del 1° gennaio 2023?

Ebbene, le sanzioni al 3% riguardano solo le rate con scadenza originaria al 2023 e non quelle con scadenza 2022 anche se pagate in ravvedimento.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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