Nel corso di Telefisco 2023, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito con il quale gli è stato chiesto quale sia la possibile soluzione ai fini della chiusura di qualsiasi pendenza con il Fisco, rispetto a chi ha ricevuto l’avviso bonario ma non ha effettuato il pagamento del dovuto entro i trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario). O della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.
Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle entrate era quella che ci si aspettava considerando anche il contenuto della norma sulla definizione agevolata degli avvisi bonari. Purtroppo le soluzioni nella situazioni sopra descritte, sono poche, anzi più che di soluzione sarebbe meglio parlare di speranze.
Detto ciò, vediamo qual è l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate.
La definizione agevolata degli avvisi bonari
Quando parliamo di definizione agevolata degli avvisi bonari, facciamo riferimento alla sanatoria di cui ai commi 153-159 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.
La sanatoria riguarda gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni. Articoli 36-bis del DPR 600/73 per le imposte dirette, 54-bis del DPR 633/72, per i controlli IVA. Si ponga attenzione al fatto che la sanatoria riguarda solo questo tipo di avvisi bonari e non quelli da controllo formale delle dichiarazioni, ex art.36-ter del DPR 600/73.
Fermo restando quanto appena detto, affinché il contribuente possa sfruttare questa chance, l’avviso bonario che intende definire deve riguardare i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Gli avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata se (alternativamente): non è scaduto il termine di pagamento. Ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario). O della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.
La definizione agevolata riguarda anche le rate in corso.
La definizione agevolata in caso di avviso bonario scaduto
In premessa abbiamo accennato al fatto che l’Agenzia delle entrate ha chiarito quale siano le possibili soluzioni per il contribuente che ha già ricevuto l’avviso bonario ma che non ha pagato entro il termine di versamento previsto dall’art.2. del D.Lgs 462/1997. Ossia trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario). O della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta.
Ebbene, in tali casi:
- il contribuente non potrà accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari;
- si applicano le regole ordinarie in materia di accertamento e riscossione.
Di conseguenza, al contribuente non rimane che attenere la notifica della cartella esattoriale, con la speranza che la data di affidamento del carico all’Agenzia delle entrate-riscossione per il recupero del credito vantato dal Fisco, non sia successiva al 30 giugno 2022.
Perché citiamo la data del 30 giugno 2022?
Perché il rispetto dei tale data, consentirebbe al contribuente di accedere alla rottamazione delle cartelle. Infatti, rientrano nella sanatoria, tutte le cartelle (ovvero gli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito INPS se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione), se relativi a: debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia), tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.