L’Agenzia delle Entrate fornisce altri chiarimenti sulle misure contenute nella legge di bilancio 2023 dedicate alla pace fiscale. Sono contenute nella Circolare n. 2/E del 2023 che fa seguito alla Circolare n. 1/E del 2023 incentrata, invece, sulla definizione agevolata avvisi bonari.
Tra le precisazioni presenti nella Circolare n. 2, alcune interessano la c.d. definizione agevolata controversie tributarie prevista dal comma 186 della manovra di bilancio. Si tratta, in sintesi, della possibilità, per il contribuente, di chiudere in maniera “agevolata” un ricorso pendente con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia Dogane e Monopoli.
Aderendo alla definizione agevolata controversie tributarie, si avrà il vantaggio di chiudere la lite pagando un importo molto più basso rispetto a quello che, invece, si andrebbe a pagare nel caso in cui il ricorrente uscisse soccombente dal ricorso.
Definizione agevolata controversie tributarie, a cosa si applica?
Nella Circolare n. 2/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate definisce l’esatto perimetro applicativo di questo istituto.
Possono rientrare nella definizione agevolata controversie tributarie le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023. In dettaglio, deve trattarsi di controversie:
- in cui il ricorso in primo grado (ossia quello dinanzi alla Commissione tributaria provinciale) risulta notificato, dal contribuente alla controparte entro il 1° gennaio 2023;
- che alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il relativo processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- aventi ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avviso di accertamento e atto di irrogazione delle sanzioni) o anche atti meramente riscossivi.
Non rientrano, invece, nella definizione agevolata controversie tributarie, quelle riguardanti
il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato.
Domanda e pagamento
La definizione agevolata controversie tributarie, non è automatica.
- 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado;
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado;
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado;
- 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Il pagamento deve essere fatto, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023. Laddove però l’importo da versare è superiore a 1.000 euro è ammesso anche il pagamento rateale in un numero massimo di 20 rate da pagare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo, di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2023. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati a decorrere dal 1° luglio 2023.
Le modalità di domanda per l’adesione alla definizione agevolata devono essere ancora definite.