Dopo aver già chiarito che è possibile fare la sanatoria cartelle (rottamazione quater) anche per quelle non ancora notificate, vediamo in questa sede cosa, invece, è previsto per le cartelle già pagate.
Innanzitutto occorre dire cosa prevede la legge di bilancio 2023. L’ultima finanziaria stabilisce la possibilità di definizione agevolata per i carichi (debiti) affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
La rottamazione si concretizza nella possibilità di pagare solo la quota capitale del debito inserito in cartella, con azzeramento di sanzione ed interessi.
Se parliamo di sanzioni per violazione del codice della strada o altre sanzioni amministrative, non si pagheranno gli interessi mentre la multa sarà comunque dovuta.
La sanatoria cartelle è una facoltà
Essendo una facoltà, il contribuente che vuole godere di questa chance deve presentare domanda all’Agente riscossione entro il 30 aprile 2023. Nella domanda occorre indicare se si intende pagare in unica soluzione o a rate. Si possono scegliere al massimo 18 rate.
Trovi qui il calendario scadenze rottamazione quater.
L’Agente riscossione risponderà alla domanda entro il 30 giugno 2023. La comunicazione di accoglimento della sanatoria cartelle indicherà importo dovuto e scadenze di pagamento. Ci saranno allegati anche i bollettini precompilati. Se la richiesta, invece, è rigettata, nella comunicazione ci saranno le motivazioni.
Il chiarimento delle Entrate sulle cartelle già pagate
Come detto, la sanatoria cartelle prevista dalla manovra 2023 si applica limitatamente ai carichi affidati all’ente di riscossione dal 1° gennaio 200 al 30 giugno 2022.
Paradossalmente l’hanno azzeccata coloro che hanno ricevuto la cartella di pagamento e non hanno pagato quanto richiesto nella cartella stessa sperando in una nuova edizione della rottamazione. Edizione che è arrivata con la finanziaria di quest’anno.
Aderendo, a questa edizione il contribuente risparmierà sanzione ed interessi.
Una discriminazione per chi, invece, nel frattempo ha già provveduto a versare tutto quanto richiesto nella cartella.
Nella Circolare n. 2/E del 2023, infatti, l’Agenzia Entrate precisa che
le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Sanatoria cartelle, la fregatura per chi ha pagato già
Questo significa in parole povere che il contribuente che ha già pagato tutto l’importo di una cartella di pagamento (che poteva rientrare nella rottamazione quater resta) fregato. E resta fregato in quanto ormai quegli importi non li potrà più recuperare.
Quindi, niente sanatoria cartelle di pagamento per quelle già pagate.
Se però di quella cartella il contribuente ha pagato solo la quota capitale del debito, questi potrà presentare domanda per la rottamazione quater in modo da ottenere l’annullamento di sanzione ed interessi.