31 gennaio 2023. Entro oggi, i Comuni devono decidere se fare a meno dello stralcio delle cartelle penalizzando i propri cittadini che si vedrebbero negata la possibilità di risparmiare sugli importi contestati con le cartelle Equitalia, Ora Agenzia delle entrate-riscossione.
Molti Comuni hanno già deciso. Il Governo ha voluto garantire massima autonomia agli Enti territoriali, dando loro la possibilità di aderire allo stralcio che a ogni modo è parziale ossia non riguarda tutti gli importi contestati con la cartella esattoriale.
Un’ottima decisione per le casse degli Enti territoriali ma che svantaggia e non di poco i cittadini.
Infatti, addirittura ci potrà essere differenza tra cittadini di Comuni limitrofi tra loro, come a dire, non tutti siamo uguali.
Lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro
Lo stralcio delle cartelle 2000-2015, è disciplinato dai commi 222-230 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.
Gli effetti ossia la portata dello stralcio delle cartelle dipende dall’Ente rispetto al quale il contribuente è debitore.
In particolare, come anche ribadito nella circolare n°2/2023, in applicazione dello stralcio, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015: dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Lo stralcio è effettuato alla data del 31 marzo 2023 e anche se riguarda debiti già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Per i debiti verso amministrazioni statali, agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali l’annullamento opera per il totale del singolo debito. L’importo di 1000 euro deve essere verificato rispetto al singolo debito e non al totale cartella.
Al contrario, come evidenziato sul sito dell’Agenzia delle entrate riscossione, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Entro oggi i Comuni decidono sulla possibilità di applicare lo Stralcio
Tenendo bene a mente quanto detto a chiusura del precedente paragrafo, i Comuni così come gli altri enti territoriali ovvero gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali posso anche di non applicare lo stralcio parziale.
Infatti, tali soggetti, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Dunque, la scadenze è fissata a oggi.
La comunicazione eventuale con la quale si informa l’Agenzia delle entrate-riscossione di non voler adottare lo stralcio, deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC [email protected]:
- il modulo – pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione, è specificato che:
La Comunicazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti creditori di cui all’art. 1 comma 227 della Legge n. 197/2022 che hanno affidato i loro carichi all’Agente della riscossione.
Eventuali comunicazioni inviate alla casella PEC [email protected] da soggetti diversi da tali enti non saranno prese in carico.