Rottamazione cartelle. Conviene passare dalla rottamazione-ter alla quater?

Entro il 28 febbraio, fatti salvi i 5 giorni di tolleranza, deve essere pagata la 1° rata 2023 della rottamazione-ter, tuttavia è possibile passare alla nuova sanatoria, rottamazione-quater
2 anni fa
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Rottamazione-quater cartelle pace fiscale
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Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova!!  Entro fine febbraio, coloro i quali hanno la rottamazione-ter ancora in corso, devono pagare la 1° rata targata 2023. Considerato che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, consente di passare dalla rottamazione-ter alla quater, i contribuenti con la vecchia sanatoria in essere, devono prendere una decisione al più presto.

Conviene passare dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater o è meglio continuare a pagare le vecchie rate con prossima scadenza al 28 febbraio? Il proverbio citato in apertura, lascia presagire qualcosa di poco conveniente, tuttavia non è proprio così, se si mette in conto però di non poter richiedere indietro niente di quanto già versato oltre i limiti della rottamazione-quater.

La rottamazione-ter

La rottamazione-ter è stata introdotta con il DL 119/2018. In particolare l’art.3 del decreto citato, ammetteva la sanatoria per i singoli debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2017.

Grazie alla sanatoria in parola, i contribuenti potevano buttare via le cartelle pagando solo capitale, interessi e l’aggio calcolato su tali somme nonché le spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Non dovevano essere pagati invece: gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Detto ciò, entro il 28 febbraio andrà pagata la 1° rata 2023 della rottamazione-ter.

Nello specifico, il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per il pagamento entro questo termine, la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n.119/2018.

Dalla rottamazione-ter alla “quater”.

In premessa abbiano visto che la Legge di bilancio 2023, consente di passare dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater.

Infatti, come riportato nel comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate-riscossione ha ufficializzato la nuova rottamazione delle cartelle:

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Da qui, chi sta pagando la rottamazione-ter deve decidere se passare alla rottamazione-quater.

C’è convenienza nel passaggio dall’una all’altra sanatoria? 

Sopra abbiamo visto che rispetto alla rottamazione-ter, il contribuente paga: capitale, interessi, l’aggio calcolato su tali somme e le spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Sono stralciati: gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive.

Rispetto invece alla rottamazione-quater,  il contribuente dovrà corrispondere: il capitale, le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. Lo stralcio riguarda: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Dunque, è evidente che rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Conclusioni

In sostanza, il passaggio dalla rottamazione-ter alla quater è conveniente. Inoltre aderendo, alla nuova rottamazione delle cartelle, il contribuente potrà pagare il residuo che è rimasto dalla rottamazione-ter:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni).

Le prime due rate, pari ciascuna al 10% delle somme totali dovute,  hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la rottamazione delle cartelle risulterà decaduta. I versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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