Anche se la definizione agevolata degli avvisi bonari, pure per le Li.Pe, Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, non riguarda gli avvisi da controllo formale, non significa che a tali ultimi avvisi non si applicano le disposizioni di favore introdotte in materia di rateazione degli avvisi bonari, sempre a opera della Legge di bilancio.
Infatti, il legislatore ha portato a 20 rate trimestrali la durata massima del piani di dilazione richiedili per pagare quanto contestato dal Fisco con l’avviso bonario.
Prima della legge di bilancio 2023, il numero di rate richiedibile era legato invece all’importo richiesto nell’avviso.
Gli avvisi bonari da controllo formale. Un cenno
Quando parliamo di avvisi bonari da controllo formale delle dichiarazioni, facciamo riferimento alle disposizioni di cui all’art.36-ter del DPR 600/73.
Nello specifico, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita’ operative degli Uffici del Fisco, questi, possono porre in essere specifici controlli.
In applicazione di tale tipo di controllo, gli ufficio possono:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
Nuova rate anche per gli avvisi bonari da controllo formale
La Legge di bilancio, precisamente al comma 159, ha rivisto le regole di rateazione degli avvisi bonari, sia da controllo automatico delle dichiarazioni sia da controllo formale.
Difatti, cade la previsione in base alla quale le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
La nuova norma elimina il riferimento all’importo dell’avviso formale, cosicché, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°1/2023, la novità riguarda:
- oltre che le rateazioni non ancora iniziate,
- anche tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Ripartendo il debito residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a venti) e ricalcolando l’importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.