Diritto camerale annuale e rottamazione delle cartelle. In redazione è giunto un quesito molto interessante che riguarda l’eventuale possibilità di aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali, Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in riferimento ad alcune cartelle emesse per il mancato pagamento dei c.d. diritti camerali. La Camera di Commercio per intenderci.
Nei fatti facciamo riferimento al tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA.
Questi debito sono ammessi alla rottamazione-quater?
La rottamazione delle cartelle
La rottamazione della cartelle riguarda il singolo debito che è stato affidato per il recupero all’Agente della Riscossione, ex Equitalia e Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle entrate riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.
Nel complesso, la sanatoria non ha grossi limiti oggettivi. Cosicché possono essere sanati i debiti afferenti imposte dirette e indirette, tributi locali, multe e bollo auto.
Così come specificato nelle FAQ dell’Agente della riscossione, la sanatoria è emessa per i debiti anche se:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022. La stessa esclusione è valevole per i debiti relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea; imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
Non sono rottamabili neanche le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023 ad apposita delibera.
Rottamazione delle cartelle anche per i diritti camerali
In premessa abbiamo fatto riferimento al quesito con il quale ci è stato chiesto se sia possibile aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali, in riferimento ad alcune cartelle emesse per il mancato pagamento dei c.d. diritti camerali.
Il quesito ci è stato posto da un nostro lettore che ha una piccola impresa.
In base all’art.18 della L. n°580/1993:
- i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
Ebbene, al pari di quanto avvenuto per le precedenti finestre di rottamazione, anche i debiti afferenti i diritti camerali contestati con le cartelle esattoriali possono essere oggetto di rottamazione-quater.
Il contribuente risparmierà sulle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.