“La coerenza non è non cambiare mai idea. Non è rigidità e ottusità. È dignità e corrispondenza tra le parole e le azioni. È vivere senza essere smentito dai fatti”, afferma Fabrizio Caramagna. Essere coerenti con sé stessi e con gli altri, purtroppo, è una dote che ormai sempre meno persone hanno. Lo sa bene lo Stato Italiano che spesso si ritrova a dover fare i conti con i tanti piccoli sotterfugi messi in campo dai cittadini per cercare di accedere ad agevolazioni di vario genere pur non avendone diritto.
Basti pensare al Superbonus e ai vari bonus edilizi, con molti italiani che hanno cercato di trarre in inganno lo Stato dichiarando più spese di quelle realmente sostenute. Al fine di mitigare tale situazione ora è presente un limite massimo da non poter superare. Quest’ultimo prendendo come riferimento appositi tariffari regionali inerenti lo svolgimento dei lavori edili.
Proprio i vari cambiamenti normativi registrati nel corso degli anni hanno però contribuito ad alimentare i dubbi in merito alle varie agevolazioni messe in campo dal governo e a cui il proprietario di un immobile potrebbe decidere di accedere. Per questo motivo si invita sempre a prestare attenzione ai cavilli tecnici e burocratici onde evitare di dover perdere il diritto a questi bonus.
Per un cavillo rischi di perdere il Superbonus: attenzione a queste pericolose incongruenze
Entrando nei dettagli è importante non sottovalutare quanto previsto dal punto numero 5.3 della circolare numero 23/E del 23 giugno 2022. Quest’ultimo fa riferimento alle attività di controllo e i profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. In particolare si legge che tra i “profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito“, si considerano:
“(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori”.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare delle incongruenze tra reddito, patrimonio valore dell’immobile oggetto dei lavori, pertanto, si potrebbe dover dire addio al Superbonus e agli altri bonus edilizi.