Per i lavori edili finalizzati all’eliminazione/superamento barriere architettoniche, il legislatore ad oggi prevede tre distinti bonus casa. Ci riferiamo a:
- bonus ristrutturazione 50%
- bonus barriere architettoniche 75%
- bonus 110% (o 90% a seconda dell’anno di sostenimento della spesa).
Tralasciando il bonus 110, previsto solo nel caso in cui i lavori finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche sono realizzati congiuntamente ad uno o più dei c.d. lavori trainanti, facciamo un confronto tra gli altri due benefici fiscali.
Differenza e analogie nella detrazione
Sia il bonus barriere architettoniche 75% sia quello per ristrutturazione 50%, si concretizzano in una detrazione fiscale da spalmare su più anni d’imposta.
Nel primo caso la detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta ed è da spalmare in 5 quote annuali di pari importo. Per il bonus ristrutturazione, invece, la detrazione oggi è del 50% da spalmare in 10 quote annuali di pari importo.
Altra differenza è nella scadenza. Il bonus barriere architettoniche 75% è previsto per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Quello al 50% è per spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per entrambi i bonus è stata prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Cosa che però non è più possibile dal 17 febbraio 2023, per via del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.
Altra analogia, è che in entrambi i casi il pagamento della spesa deve risultare eseguito con il bonifico parlante. Ossia quello da cui risultano: causale di versamento, dati fiscali del beneficiario della detrazione e dati fiscali del destinatario del bonifico stesso.
Bonus barriere architettoniche 75% e bonus ristrutturazione: limiti spesa diversi
Una sostanziale differenza tra i due bonus è nei limiti di spesa. Mentre per il bonus ristrutturazione 50% la detrazione oggi si applica su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, invece, per il bonus barriere architettoniche 75%, la detrazione si applica su un massimo di:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.