Cessione del credito, cosa succede per le rate residue se confermato lo stop?

Se lo stop alla cessione del credito sarà confermata cosa succede per la rate residue di detrazione?
2 anni fa
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Cessione del credito, il caso delle rate residue se stop confermato

Quanti risvolti, quante conseguenze e quanti quesiti per i committenti ed imprese dopo la decisione di mettere fine allo sconto in fattura e cessione del credito.

Molte richieste continuano a giungere anche alla nostra redazione. Da ultimo un lettore ci chiede di chiarire cosa succede in merito alla possibilità di cedere le rate residue della detrazione. Il dubbio sorge per via del fatto che la cessione del credito nel campo dei bonus casa, quando è stata introdotta, poteva essere fatta per tutte le quote della detrazione fiscale o anche per le quote residue.

La domanda del lettore

In dettaglio, il lettore ci dice che nel 2020 ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia, su cui sta godendo della detrazione fiscale 50% in dichiarazione dei redditi. Uno sgravio che si spalma in dichiarazione dei redditi in 10 anni. Lo stesso lettore ci dice che ha indicato le prime due quote rispettivamente nel Modello 730/2021 (anno 2020) e Modello 730/2022 (anno 2021). Gli restano, dunque, da godere ancora 8 quote. La CILA per i lavori fu presentata regolarmente nel 2020 stesso.

A questo proposito, quindi, vuole sapere se può fare la cessione del credito per queste 8 quote mancanti. Ci fa questa domanda perché il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha detto stop allo sconto e cessione.

Stop cessione del credito, quando si applica e quando NO

Prima di rispondere dobbiamo sottolineare che quanto stiamo per dire si basa sul testo del decreto menzionato dal lettore così come scritto oggi. Il provvedimento deve essere convertito ancora in legge. Quindi, potrebbero seguire cambiamenti o conferme.

In particolare, con il decreto-legge n. 11 del 2023, il governo ha deciso di dire basta alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito nei bonus edilizi. Uno stop che vale dal 17 febbraio 2023 ma che ha delle eccezioni.

Il testo, infatti, dice che l’opzione per sconto o cessione si può fare ancora per quei lavori il cui titolo abilitativo (permesso) risulti presentato con data prima del 17 febbraio 2023.

In caso di interventi in edilizia libera, le due opzioni sono ancora possibili se i lavori sono iniziati prima del 17 febbraio 2023. Infine, se trattasi di interventi su parti comuni del condominio, lo sconto o la cessione del credito sono ancora ammessi se anche la delibera di approvazione dei lavori risulti datata prima del 17 febbraio 2023.

La soluzione per la rate residue

Andando a rispondere al lettore, il decreto in esame non dice nulla in merito alle rate residue di detrazione. Quindi, ci atteniamo esclusivamente a quanto dice oggi il provvedimento.

Il lettore rientra in quello dei lavori soggetti ad un titolo abilitativo. Nel caso in esame dice che il lavori e le spese risalgono al 2020 in cui fu presentata la CILA. Pertanto, a nostro giudizio, essendo che trattasi di lavori con titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio 2023, l’utente potrebbe cedere le rate residue di detrazione.

Ribadiamo che quanto detto si basa su quello che dice oggi il decreto e frutto della nostra autentica interpretazione. Per avere conferma consigliamo di attendere il testo definitivo del provvedimento quando sarà convertito in legge, a cui certamente seguirà qualche circolare di chiarimento dell’Agenzia Entrate.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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