Con la circolare n°6 del 2023, l’Agenzia delle entrate ritorna sulla c.d. pace fiscale. Quando parliamo di pace fiscale facciamo riferimento a tutte le sanatorie previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023: definizione agevolata degli avvisi bonari; ravvedimento speciale; regolarizzazione irregolarità formali; definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ecc.
I chiarimenti arrivano sulla base dei dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria.
Vediamo quali sono i principali chiarimenti del Fisco, anticipando che in risposta ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già comunicato con le circolare n° 1 e n° 2 del 2023.
La Pace fiscale. Nuovi chiarimenti del Fisco
Prima di andare nello specifico dei chiarimenti, è utile innanzitutto evidenziare gli argomenti rispetto ai quali sono stati forniti.
In particolare, sono state oggetto di chiarimenti le seguenti sanatorie:
- definizione agevolata degli avvisi bonari (commi 153-159 della Legge n°197/2022);
- regolarizzazione irregolarità formali (166-173);
- ravvedimento speciale (174-178);
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (179-185);
- definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
- rottamazione-quater (commi da 231 a 252).
Vediamo quali sono i passaggi più importanti.
Pace fiscale. I principali chiarimenti
Partiamo con la definizione agevolata degli avvisi bonari che riserva vantaggi anche per chi sta già pagando.
La legge di bilancio 2023 prevede la riduzione delle sanzioni al 3 per cento anche per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato. Poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novella (ad esempio nei mesi di gennaio o febbraio), si chiede con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare (l’importo a suo tempo comunicato al contribuente è stato infatti calcolato con la sanzione al 10 per cento).
Le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).
Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre, oltre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Chiarimenti sulla sanatoria delle irregolarità formali e ravvedimento speciale
In merito alla sanatoria delle irregolarità formali, definibili con 200 euro per periodo d’imposta, l’Agenzia delle entrate ammette alla stessa errori di fatturazione riconducibili alle seguenti situazioni:
- il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale.ù
Rientrano anche nella sanatoria delle irregolarità formali anche i casi di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
Sul ravvedimento speciale, uno dei principali chiarimenti riguarda la possibilità di sfruttare la sanatoria anche per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973, il riferimento al c.d. accertamento parziale.
Pace fiscale e definizione agevolata degli atti di accertamento
Specifici chiarimenti hanno riguardato anche la definizione agevolata degli atti di accertamento.
La domanda posta all’Agenzia delle entrate è stata la seguente.
È possibile definire gli atti di contestazione, con cui vengono irrogate le sole sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante l’istituto di cui ai commi da 179 a 185 con sanzione ridotta ad un diciottesimo?
In base ai commi 180 e 181 sono definibili gli atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli atti di recupero.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore non abbia inteso estendere l’istituto agevolativo in esame agli atti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevedono l’irrogazione delle sole sanzioni.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, viene chiarita la coesistenza tra sanatoria e pendenza di mediazione.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora alla data del 31 dicembre 2022, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. Si ritiene, pertanto, che nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.