L’isopensione è uno scivolo pensionistico che permette ai dipendenti delle aziende che perfezionano i requisiti di smettere di lavorare con un anticipo anche di 7 anni. La misura è stata prorogata fino al 2026. Può accedere anche chi ha un pignoramento in corso?
Una possibilità che fa gola a molti ma che, come appena detto, prevede alcuni paletti piuttosto rigidi (sia per il lavoratore che per il datore). Meglio conoscere le regole per evitare brutte cadute.
Proprio come quando guardiamo un bambino che sale in cima ad uno scivolo al parco giochi e si lancia giù contento: alcuni prendendo velocità atterrano decisamente poco delicatamente.
E’ quello che ha voluto fare, scrivendoci, un nostro lettore:
Ho letto un vostro articolo tramite internet
Chiedo, da dipendente tim con cessione in corso pignoramento in essere e uno in coda se aderisco all’esodo isopensione a cosa vado incontro?
Grazie
Scivolo isopensione con pignoramento: si rischia una brutta caduta?
Per rispondere ai dubbi del lettore in merito alla compatibilità tra isopensione e cessione del quinto o pignoramenti pensione, analizziamo quanto prevede la normativa, contenuta nella circolare Inps 119/2013. A distanza di dieci anni infatti le regole in questo specifico scenario sono immutate.
La norma esclude dalla prestazione dell’isopensione la perequazione automatica e gli Assegni per il Nucleo Familiare. Subito dopo esclude anche che sull’importo dell’isopensione possano essere effettuate trattenute a titolo di riscatti e ricongiunzioni. In questo scenario rientra anche la cessione del quinto dello stipendio, le rate del mutuo etc.
Ciò significa che tutte queste pendenze devono essere saldate prima che inizi l’erogazione della prestazione. Il lettore ci chiede se può mantenere il diritto all’isopensione con pignoramento.
Più pignoramenti in coda sullo stesso stipendio: cosa succede quando si va in pensione
Cosa deve fare chi è stanco di lavorare ma è bloccato per l’isopensione dal pignoramento in corso? Nel caso del lettore la situazione appare piuttosto complessa considerato che si parla di più procedimenti in corso e di un altro pignoramento in coda. Avere più pignoramenti sullo stesso stipendio è possibile e non va contro nessuna normativa.
In tempi di crisi come quello attuale a dire il vero non è neppure una situazione rara.
Viene però fissata una soglia minima oltre la quale il pignoramento diventa impossibile per garantire la sopravvivenza del soggetto titolare.
Occorre, prima di tutto, evidenziare che la legge differenzia 3 tipi di pignoramento, in base alla causa del credito:
– debiti alimentari (l’esempio più classico è l’assegno di mantenimento ex moglie o figli);
– debiti con il fisco;
– tutti gli altri debiti (es. banca, finanziaria, persone fisiche).
Nel caso di più pignoramenti della stessa tipologia, il limite del pignoramento è sempre pari ad un quinto dello stipendio, quindi il pignoramento successivo andrà in coda a quello in corso.
Nel caso, invece, di più pignoramenti riconducibili a categorie diverse, questi possono coesistere, in misura non eccedente la metà dello stipendio.
Il lettore precisa di avere anche una cessione del credito già in corso (che a differenza del pignoramento rappresenta, come molti sapranno, una trattenuta volontaria). Il DPR 5 gennaio 1950 n. 180, stabilisce che, in caso di cessione del quinto in corso, questa può essere affiancata da una trattenuta conseguente un pignoramento. Anche in questo caso è previsto un limite a tutela: se ho una cessione del quinto possono pignorare lo stipendio per una quota massima corrispondente alla differenza tra la metà dello stipendio e la trattenuta della cessione già in corso. Non essendo specificati gli importi delle pendenze è difficile prevedere se e quando riuscirà a saldarle.