Un contribuente nostro lettore ha da poco ricevuto un avviso di liquidazione con l’irrogazione delle relative sanzioni con il quale gli è stata comunicata la decadenza delle agevolazioni prima casa; in poche parole, il fase di compravendita di una appartamento, all’atto della stipula del rogito, il contribuente ha dichiarato erroneamente di non aver alcun altro immobile nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato di recente.
In realtà, a suo dire non è stato adeguatamente informato da chi di competenza circa i requisiti da rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa.
Detto ciò, ha chiesto a noi di Investire Oggi se rispetto al suddetto avviso di liquidazione possa sfruttare la c.d pace fiscale, nello specifico la definizione agevolata degli atti di accertamento, che comprende altresì gli avvisi di rettifica e di liquidazione.
Prima di dare una risposta al nostro lettore, vediamo quali sono le agevolazioni prima casa e in quali casi si verifica la loro decadenza.
Le agevolazioni prima casa
Come da nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 in applicazione delle agevolazioni prima casa: l’Iva si paga al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono dovute ognuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% sul valore catastale (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo.
Se non si tratta di prima casa, se il venditore è un’impresa, con cessione esente da Iva, l’acquirente paga: l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro; l’imposta catastale fissa di 50 euro.
Sempre se non è prima casa, se la vendita invece è soggetta a Iva, l’acquirente dovrà pagare: l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9; l’imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; l’imposta catastale fissa di 200 euro.
La decadenze delle agevolazioni prima casa
Detto ciò, circa la decadenze delle agevolazioni, il decreto sopra citato prevede che:
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Ecco spiegato il motivo della notifica dell’avviso di liquidazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni.
Decadenza agevolazioni prima casa e pace fiscale
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo all’eventuale possibilità di sfruttare la definizione agevolata degli atti di accertamento anche per l’avviso di liquidazione notificato al nostro lettore.
Ebbene, la definizione agevolata degli atti di accertamento, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 permette di chiudere in via agevolata gli atti di accertamento con adesione, gli avvisi di accertamento e quelli di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.
I vantaggi della pace fiscale
In applicazione della “sanatoria”, il contribuente paga delle sanzioni ridotte a 1/18.
La definizione agevolata riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:
- processi verbali di constatazione, PVC, consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.
Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.
Sono inoltre definibili, in acquiescenza (art.15 del D.Lgs 218/1997): gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.
La risposta al nostro lettore
In base alla ricostruzione che abbiamo fatto fin qui, noi di Investire Oggi riteniamo che, nel rispetto delle condizioni analizzate, il contribuente potrà sfruttare la sanatoria anche per il suddetto avviso di liquidazione. In tal modo beneficerà della riduzione delle sanzioni a 1/18.